BONUS BENI STRUMENTALI, UTILIZZO E DICHIARAZIONE

Il credito d’imposta riguarda investimenti non Industria 4.0: plafond 6% per gli acquisti fino al 15.11.2020 e 10% dal 16.11.2020 al 31.12.2021.
A differenza degli anni scorsi, quando sugli acquisti di beni strumentali venivano applicati i cosiddetti super e iper ammortamenti, per il 2020, 2021 e 2022 sui cespiti vengono riconosciuti gli appositi crediti d’imposta.
Per i beni strumentali acquistati dal 1.01.2020 al 15.11.2020 si può applicare l’art. 1, cc. 184-197 L. 160/2019, purchè tale riferimento normativo sia indicato in fattura, rispettando le seguenti condizioni:

  • il credito vale solo per i beni strumentali nuovi;
  • regolarità del beneficiario in termini di sicurezza sul lavoro e versamenti contributivi previdenziali e assistenziali dei lavoratori;
  • non si può applicare agli automezzi di cui all’art. 164, c. 1 del Tuir (invece resta applicabile agli autocarri), né ai beni con coefficiente d’ammortamento inferiore a 6,5%, né ai fabbricati e costruzioni, né ad aerei, condutture, rotaie, ecc. (All. 3 L. 208/2015), né beni devolvibili gratuitamente al settore energia, acqua, trasporti, ecc.

Volendo nel presente contributo approfondire soltanto la misura del credito più diffusa, ossia quella del 6% del costo del bene strumentale generico (nel limite di 2 milioni di euro), diverso da beni Industria 4.0, si ricorda che:

  • è possibile utilizzarlo in 5 quote annuali di pari importo a partire dall’esercizio successivo a quello di entrata in funzione del bene;
  • il codice tributo da utilizzare è: 6932, con anno di riferimento: 2020 se è entrato in funzione nel 2020;
  • la scrittura contabile (scegliendo il metodo indiretto) sarà:
    • Credito beni strumentali a contributi in c/impianti non imponibile;
    • Contributo in c/impianti non imponibile a risconti passivi (seguendo la durata dell’ammortamento);
  • in dichiarativo andrà indicato nel quadro RU utilizzando il codice H4 e al rigo RU120 l’ammontare degli investimenti realizzati nel periodo d’imposta.

Per quanto riguarda invece i costi sostenuti per l’acquisto di beni strumentali dal 16.11.2020 al 31.12.2021 valgono le medesime condizioni sopra riportate per l’agevolazione di cui all’art. 1, cc. 184-197 L. 160/2019, tuttavia il riferimento normativo è differente: nella fattura deve emergere che il bene è acquistato secondo i requisiti di cui all’art. 1, cc. 1051-1063 e 1065 L. 178/2020, così come differente è la percentuale del credito spettante per l’acquisto dei “beni generici” non Industria 4.0, ossia il 10%. Se il contribuente ha ricavi inferiori a 5 milioni di euro, può fruirne in una sola quota (invece che 3) a partire già dall’entrata in funzione del bene (e non dall’anno successivo).
Nel dichiarativo andrà indicato nel quadro RU con codice L3 e al rigo RU130 l’ammontare degli investimenti realizzati nel periodo d’imposta; casella 4 per comunicare i ricavi inferiori a 5 milioni e quindi di fruire del credito in un’unica quota). Il codice tributo è 6935, con anno di riferimento 2020 se il bene è entrato in funzione nel 2020.

Fonte: https://www.tutelafiscale.it/bonus-beni-strumentali-utilizzo-e-dichiarazione/