Fondo perduto con nuovi meccanismi di calcolo: in arrivo indennizzi automatici, alternativi e reddituali

Il decreto Sostegni bis prevede un nuovo pacchetto di contributi a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione, nonché per gli enti non commerciali e del terzo settore, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate.

L’intervento si articola su 3 componenti:
1. la replica del precedente intervento previsto dal decreto Sostegni
2. componente è basata sul calo medio mensile del fatturato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021
3. componente, con finalità perequativa, si concentrerà sui risultati economici dei contribuenti, anziché sul fatturato. Come si calcola il contributo nelle diverse casistiche?

La previsione di nuovi contributi a fondo perduto nel decreto Sostegni bis si affianca a ulteriori misure per il sostegno all’economia e l’abbattimento dei costi fissi delle imprese, come, ad esempio, il credito d’imposta per canoni di locazione e affitto di immobili a uso non abitativo, l’esenzione della TARI per gli esercizi commerciali e le attività economiche colpite dalla pandemia, il contributo per il pagamento delle bollette elettriche diverse dagli usi domestici, ed altri.
Per quanto riguarda il contributo a fondo perduto, il nuovo intervento, con uno stanziamento complessivo di oltre 15 miliardi di euro, è più articolato dei precedenti, con l’obiettivo di raggiungere una platea ancora più ampia di beneficiari e di fornire un ristoro maggiormente in linea con gli effettivi danni economici subiti dagli operatori a causa della pandemia.
La misura, in particolare, si articola su 3 componenti:
1) la replica del precedente intervento previsto dal primo decreto Sostegni, con un contributo a fondo perduto per le partite IVA con determinate classi di ricavi, che abbiamo subito un calo del fatturato di almeno il 30% tra il 2019 e il 2020;
2) una seconda componente basata sul calo medio mensile del fatturato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021;
3) una terza componente, che avrà una finalità perequativa e si concentrerà sui risultati economici dei contribuenti, anziché sul fatturato. Il contributo verrà assegnato sulla base del peggioramento del risultato economico d’esercizio e terrà conto dei ristori e sostegni già percepiti nel 2020 e nel 2021. Tale terza componente, tuttavia, è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea (comma 27).
In particolare, la norma prevede (comma 1) un contributo pari a quello già erogato con il D.L. n. 41/2021. Il comma 5 prevede un contributo calcolato diversamente, ma alternativo a quello del comma 1. Infine, il comma 16 e ss. prevede una sorta di conguaglio “perequativo”, al ricorrere di certe condizioni (in attesa dell’autorizzazione comunitaria tale misura è per ora in stand by).

Contributo 1: vecchi beneficiari

Il contributo previsto dal comma 1 spetta nella misura del 100% del contributo riconosciuto ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 41/2021, purché il soggetto ottenga tale contributo e non abbia indebitamente percepito o non abbia restituito il contributo stesso. In pratica, quindi, il soggetto che ha ottenuto il precedente contributo riceverà un contributo dello stesso importo.
L’art. 1 del D.L. n. 41/2021 prevede il riconoscimento di “un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario”, previa presentazione di un’istanza il cui termine viene a scadenza il giorno 28 maggio 2021.
Il contributo spetta ai soggetti con ricavi o con compensi “non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto” (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, si tratta del periodo d’imposta 2019).
Il contributo previsto dal D.L. Sostegni spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
Esempio
Ammontare medio mensile 2019: 290.000
Ammontare medio mensile 2020: 130.000
Differenza %: – 44,82%.
Il contributo spetta perché l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 è inferiore del 44,82% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019

Il contributo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 come segue:

a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro;
d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000 di euro e fino a 5.000.000 di euro;
e) 20% per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5.000.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro.
Esempio
Ammontare medio mensile 2019: 290.000
Ammontare medio mensile 2020: 130.000
Differenza: 160.000
Ricavi anno 2019: 3.400.000
Calcolo del contributo: 30% di 160.000 = 48.000 euro
Il soggetto in esame riceverà ulteriori 48.000 euro per effetto del decreto Sostegni bis.

 

Il contributo non può essere superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Al fine di determinare correttamente gli importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza del requisito della perdita del fatturato e ai fini della media mensile, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Contributo 2: vecchi beneficiari

I soggetti che hanno fruito del contributo a fondo perduto con il decreto Sostegni possono, in alternativa al contributo di cui al comma 1 (cioè alla ripetizione del contributo ottenuto in base al D.L. n. 41/2021), richiedere un (diverso) contributo a fondo perduto.
Tale contributo spetta “a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020”.
In pratica, quindi, il periodo di riferimento non è più l’anno 2020 rispetto all’anno 2019.
Schema
Per ottenere il contributo in parola, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti previsti. L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni in esame sono definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Il comma 5 della disposizione in esame prevede che tale contributo, pur essendo alternativo a quello del comma 1, è in qualche modo ad esso complementare, perché:
– i soggetti che abbiano beneficiato del contributo previsto dal decreto Sostegni potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo in parola, se superiore al primo. In tal caso, il contributo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d’imposta dall’Agenzia delle Entrate verrà scomputato da quello da riconoscere ai sensi del comma 5;
– se dall’istanza per il riconoscimento del contributo di cui al comma 5 emerge un contributo inferiore rispetto a quello spettante ai sensi del comma 1, l’Agenzia non darà seguito all’istanza stessa.
Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto in base al decreto Sostegni, l’ammontare del contributo di cui al comma 5 è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:
a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro;
d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000 di euro e fino a 5.000.000 di euro;
e) 20% per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5.000.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro.
Esempio
Ammontare medio mensile 2019: 290.000
Ammontare medio mensile 2020: 130.000
Differenza: 160.000
Ricavi anno 2019: 3.400.000
Calcolo del contributo (decreto Sostegni): 30% di 160.000 = 48.000 euro
Ammontare medio mensile 1.4.2019-31.3.2020: 340.000
Ammontare medio mensile 1.4.2020-31.3.2021: 110.000
Differenza: 230.000
Calcolo del contributo (comma 5, decreto Sostegni bis): 30% di 230.000 = 69.000 euro
Il contribuente riceverà ulteriori 21.000 euro per effetto del decreto Sostegni bis

Contributo 3: nuovi beneficiari

Il contributo di cui al comma 5, per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al decreto Sostegni, è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:
a) 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
b) 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
c) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro;
d) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000 di euro e fino a 5.000.000 di euro;
e) 30% per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5.000.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro.
Esempio
Ammontare medio mensile 1.4.2019-31.3.2020: 290.000
Ammontare medio mensile 1.4.2020-31.3.2021: 130.000
Differenza: 160.000
Ricavi anno 2019: 3.400.000
Calcolo del contributo
Vecchi beneficiari: 30% di 160.000 = 48.000 euro
Nuovi beneficiari: 40% di 160.000 = 64.000 euro
Per tutti i soggetti, l’importo del contributo di cui al comma 5 non può essere superiore a 150.000 euro.