INDENNITA’ DECRETO SOSTEGNI AL VIA LE DOMANDE

E’ finalmente disponibile la procedura per richiedere l’indennità onnicomprensiva 2021 prevista dall’art.10 del DL 41 del 22 marzo 2021 in favore di:

  • Lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
  • Lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
  • Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali
  • Lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali
  • Lavoratori intermittenti
  • Lavoratori autonomi occasionali
  • Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio
  • Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
  • Lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi e con un reddito non superiore a 35.000€
  • Lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi e con un reddito non superiore a 75.000€

IMPORTANTE: coloro che hanno già beneficiato delle indennità onnicomprensiva, prevista dall’art. 15 e/o art. 15-bis del DL 137/2020, anche a seguito di riesame con esito positivo, per le suddette categorie di lavoratori, non devono presentare domanda per la «nuova indennità onnicomprensiva DL 41/2021» in quanto quest’ultima verrà erogata direttamente dall’INPS.

Coloro che non hanno presentato domanda per la precedente indennità onnicomprensiva (ex DL 137/2020) o che hanno presentato domanda ma risulta essere «Respinta» devono presentare domanda per la «nuova indennità onnicomprensiva DL41/2021».

Si precisa che, come definito dall’art. 12 comma 1, lett. b del DL 41/2021, la nuova indennità onnicomprensiva ed il Reddito di Emergenza (REM) per l’anno 2021 sono incompatibili tra loro ove richiesti dallo stesso nucleo familiare. Pertanto, qualora il richiedente dell’indennità appartenenza ad un nucleo familiare titolare di REM, tale indennità non potrà essere erogata.

Si precisa, inoltre, che l’indennità potrà essere erogata come importo integrativo del Reddito di Cittadinanza fino all’ammontare dovuto per la stessa indennità. In tal caso, l’indennità sarà corrisposta direttamente per mezzo del Reddito di Cittadinanza al quale verrà aggiunto un importo fino all’ammontare della stessa indennità. Si precisa che qualora l’importo mensile del Reddito di cittadinanza spettante sia superiore a tale indennità, il richiedente non riceverà l’integrazione dell’indennità.

Si ricorda che le domande per la nuova indennità onnicomprensiva 2021 possono essere presentate entro il 31 maggio 2021.