CONTABILIZZAZIONE DI ESONERO IRAP E ACCONTO FIGURATIVO

Come regolarsi per la “chiusura” del saldo Irap 2019? E come determinare il saldo Irap 2020 considerato il mancato versamento del 1° acconto?
L’art. 24 D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha disposto l’esonero dal versamento del saldo Irap 2019 e del 1° acconto 2020 per soggetti con ricavi non superiori a 250 milioni di euro nel 2019 (per i soggetti solari). Si è trattato di un vero e proprio sconto (eliminazione di tali versamenti) e non di un mero differimento.
Quindi come calcolare oggi il saldo Irap 2020, non avendo versato il 1° acconto 2020? Per stabilirlo è intervenuta la circolare 19.10.2020, n. 27/E il cui concetto è stato in seguito riportato nelle istruzioni al modello Irap 2021.

Il 1° acconto 2020, anche se non versato, va comunque considerato ai fini del calcolo dell’Irap dovuta sul 2020; pertanto, si dovrà indicare il cosiddetto “acconto figurativo” che in ogni caso non potrà mai eccedere il 50% l’importo dell’Irap dovuta per il periodo 2020.
Quindi, si inserirà il minore tra acconto calcolato con metodo storico o il 50% dell’Irap complessivamente dovuta sul 2020. Per esempio (e si riportano i semplici esempi forniti dalla circolare n. 27/E/2020), si pensi a un soggetto che applica gli ISA:

  • Irap dovuta 2020 = 800. Acconti calcolati con metodo storico: 500 e 500. L’acconto figurativo deve essere il minore tra 1° acconto storico (500) e I acconto calcolato sull’effettiva Irap dovuta per il 2020 (400). Pertanto sarà 400, a cui si somma il 2° acconto invece effettivamente versato con metodo storico, di 500. Emergerà un saldo a credito Irap di 100;
  • Irap dovuta 2020 = 800. Acconti calcolati con metodo previsionale: 400 e 400. L’acconto figurativo sarà quindi 400. Emergerà un saldo Irap pari a 0;
  • Irap dovuta 2020 = 1.200. Acconti calcolati con metodo storico: 500 e 500. L’acconto figurativo sarà 500. Emergerà un saldo a debito di 200.

Tra l’altro l’art. 20 D.L. 23/2020 (Decreto Liquidità) ha disposto che il versamento a titolo di acconto di almeno l’80% dell’Irap dovuta sul 2020 non comporta l’applicazione di sanzioni o interessi.

Il mancato versamento del 1° acconto Irap 2020 va quindi indicato nel quadro IS sezione XVIII “Aiuti di Stato” al rigo IS201, come del resto l’anno scorso è stato indicato il saldo Irap 2019. Occorre quindi inserire l’importo dell’acconto figurativo, secondo le regole sopra riportate.
Per quanto riguarda invece la “chiusura” in contabilità del saldo Irap 2019 (poiché nel bilancio 2019 è stato contabilizzato), ora nel 2020 deve essere chiuso con un componente positivo non tassabile. Non essendo ad oggi emersi chiarimenti ufficiali, si ritiene di poter utilizzare la voce A5 Sopravvenienze attive non tassabili oppure la voce 20 del conto economico (sempre non tassabile).

Fonte: https://www.tutelafiscale.it/contabilizzazione-di-esonero-irap-e-acconto-figurativo/