ESENZIONI COVID-19 DELL’ACCONTO IMU 2021

Per la rata in scadenza il prossimo 16.06.2021, la legge di Bilancio ripropone la cancellazione dell’imposta sui fabbricati di alcune attività fortemente colpite dall’emergenza sanitaria.
In vista della scadenza di giugno per l’acconto Imu 2021, è opportuno ricordare che l’art. 1, c. 599 L. 178/2020 ripropone l’esenzione dal versamento per le attività maggiormente colpite dalla normativa anticontagio Covid-19. Il passaggio è importante poiché, nell’ambito delle disposizioni normative riguardanti l’anno 2020, una sola fattispecie (immobili classificati catastalmente D/3, ossia sale cinematografiche e teatri) ed un solo settore, quello dello spettacolo e dell’intrattenimento, poteva già assicurarsi l’estensione delle misure per gli anni 2021 e 2022.
Ora, le fattispecie che possono usufruire dell’esenzione dall’acconto Imu 2021 sono, nello specifico:

  • immobili destinati a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, e destinati a stabilimenti termali;
  • immobili classificati catastalmente in categoria D/2 (alberghi) e pertinenze, D/3 (sale cinematografiche), nonché immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i proprietari dell’immobile siano anche i gestori delle attività ivi esercitate e sospese causa pandemia;
  • immobili ad uso agriturismo per i villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, B&B, residence e campeggi, a condizione che i proprietari dell’immobile siano anche i gestori delle attività ivi esercitate e sospese causa pandemia;
  • immobili catastalmente censiti in categoria D destinati a fiere.

L’esonero riguarda quindi una pluralità di soggetti, alcuni individuabili immediatamente tramite la classificazione catastale del proprio fabbricato, altri individuabili in via indiretta e condizionata sulla base della destinazione effettiva degli immobili.

Esempio – Approfondendo ad esempio la fattispecie degli immobili destinati a case e appartamenti per vacanze, la circostanza che il beneficio venga riconosciuto “a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate”, esclude che tale beneficio possa essere esteso anche alle seconde case, dovendosi ritenere corretta una lettura che porta a includere nel novero dei fabbricati esentati le strutture extra-alberghiere di cui alla L. 135/2001, limitando quindi l’applicazione della disposizione agli immobili che siano oggetto di una attività economica.

Per quanto riguarda gli appartamenti destinati a locazioni brevi (non inquadrabili tra gli affittacamere), non trattandosi in senso stretto di “attività”, si ritiene occorra riferirsi al contenuto del D.L. 50/2017, che inquadra la fattispecie nell’ambito del reddito fondiario, escludendola dalle attività d’impresa: di conseguenza si ritiene che il proprietario non possa assumere la veste di “titolare delle attività ivi esercitate”.
Con riferimento ai fabbricati destinati a bed & breakfast e affittacamere, le FAQ del Ministero Economia e Finanze hanno specificato che l’esenzione si applica esclusivamente se tali attività vengono esercitate in forma imprenditoriale.
Per ultimo, si segnala che non sono state per ora riproposte le esenzioni previste dagli artt. 9 e 9-bis D.L. 137/2020, inerenti le attività commerciali, individuate dallo stesso MEF tramite i codici ATECO, riservate ai proprietari e gestori degli esercizi commerciali ricaduti nelle zone rosse e quindi obbligati alla chiusura.

Fonte: https://www.tutelafiscale.it/esenzioni-covid-19-dellacconto-imu-2021/