ENTRO IL 31.05 LE DOMANDE ALL’INPS PER INDENNITÀ COVID

La circolare n. 65/2021, ha chiarito la procedura per i soggetti che non hanno beneficiato dell’indennità di cui agli artt. 15 e 15-bis D.L. 137/2020.
Chi non ha beneficiato delle indennità di cui agli artt. 15 e/o 15-bis del DL 137/2020 può presentare domanda per il riconoscimento delle indennità di cui all’articolo 10, commi 2, 3, 5 e 6, del DL 41/2021 entro il 31 maggio 2021; lo precisa l’INPS con circolare 65/2021.
Il nuovo servizio per la presentazione delle citate domande è stato rilasciato con apposita comunicazione sul sito Inps. In particolare, la domanda deve essere presentata da coloro che per la prima volta chiedono una delle varie indennità previste e che non hanno già fruito dell’indennità del Decreto Ristori.
Ci riferiamo alle indennità:

  • a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e dei lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali;
  • a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività o il rapporto di lavoro;
  • lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dello spettacolo.

I lavoratori già beneficiari delle indennità di cui agli artt. 15 e/o 15-bis D.L. 137/2020 non devono presentare una nuova domanda per l’accesso all’indennità una tantum di cui all’art. 10, c. 1, del decreto Sostegni, la stessa è erogata dall’Inps.
Invece, coloro che non hanno beneficiato delle indennità di cui agli art. 15 e/o 15-bis D.L. 137/2020 possono presentare domanda per il riconoscimento delle indennità onnicomprensive di cui all’art. 10, cc. 2, 3, 5 e 6 D.L. 41/2021, entro la data del 31.05.2021.
I lavoratori potenziali destinatari delle indennità citate dovranno presentare domanda all’Inps solamente in via telematica, utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato sul portale web dell’Inps.
In sintesi, le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono attualmente le seguenti: PIN Inps (si ricorda che l’Inps non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1.10.2020); SPID di livello 2 o superiore; Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa al portale web, le indennità possono essere richieste tramite il servizio di contact center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

NASpI – Viene anche precisato, con la circolare in trattazione, che il D.L. 41/2021 ha previsto che per le indennità di disoccupazione NASpI concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 31.12.2021, non trova applicazione il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo.
Quindi, per gli eventi di disoccupazione avvenuti dal 1.01.2021 al 31.12.2021 è ammesso l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, con esclusione del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo.
La circolare n. 65/2021, ha chiarito la procedura per i soggetti che non hanno beneficiato dell’indennità di cui agli artt. 15 e 15-bis D.L. 137/2020.
Chi non ha beneficiato delle indennità di cui agli artt. 15 e/o 15-bis del DL 137/2020 può presentare domanda per il riconoscimento delle indennità di cui all’articolo 10, commi 2, 3, 5 e 6, del DL 41/2021 entro il 31 maggio 2021; lo precisa l’INPS con circolare 65/2021.Il nuovo servizio per la presentazione delle citate domande è stato rilasciato con apposita comunicazione sul sito Inps. In particolare, la domanda deve essere presentata da coloro che per la prima volta chiedono una delle varie indennità previste e che non hanno già fruito dell’indennità del Decreto Ristori.Ci riferiamo alle indennità:

a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e dei lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali;
a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività o il rapporto di lavoro;
lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
lavoratori intermittenti;
lavoratori autonomi occasionali;
lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
lavoratori dello spettacolo.

I lavoratori già beneficiari delle indennità di cui agli artt. 15 e/o 15-bis D.L. 137/2020 non devono presentare una nuova domanda per l’accesso all’indennità una tantum di cui all’art. 10, c. 1, del decreto Sostegni, la stessa è erogata dall’Inps.Invece, coloro che non hanno beneficiato delle indennità di cui agli art. 15 e/o 15-bis D.L. 137/2020 possono presentare domanda per il riconoscimento delle indennità onnicomprensive di cui all’art. 10, cc. 2, 3, 5 e 6 D.L. 41/2021, entro la data del 31.05.2021.I lavoratori potenziali destinatari delle indennità citate dovranno presentare domanda all’Inps solamente in via telematica, utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato sul portale web dell’Inps.In sintesi, le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono attualmente le seguenti: PIN Inps (si ricorda che l’Inps non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1.10.2020); SPID di livello 2 o superiore; Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); Carta nazionale dei servizi (CNS).In alternativa al portale web, le indennità possono essere richieste tramite il servizio di contact center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).NASpI – Viene anche precisato, con la circolare in trattazione, che il D.L. 41/2021 ha previsto che per le indennità di disoccupazione NASpI concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 31.12.2021, non trova applicazione il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo.Quindi, per gli eventi di disoccupazione avvenuti dal 1.01.2021 al 31.12.2021 è ammesso l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, con esclusione del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo.