LE ATTESE INDICAZIONI SUL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

A pochi giorni dal termine per l’invio della domanda (28.05.2021) esce la circolare 5/E per chiarirne alcuni punti dubbi.
Sul filo di lana, a ridosso del termine (28.05.2021) per l’invio della domanda dei contributi a fondo perduto ex art. 1, D.L. 41/2021, esce la circolare 5/E per chiarirne alcuni punti dubbi.
Partendo dalla categoria dei professionisti inclusi tra i beneficiari, si riassumono gli aspetti principali oggetto di intervento:

  • le anticipazioni in nome e per conto del cliente (escluse art. 15 D.P.R. 633/1972) non devono essere incluse nel calcolo del fatturato medio mensile, non rappresentando un compenso;
  • rimborsi spese (viaggio, vitto e alloggio) e l’imposta di bollo addebitata al cliente, invece, devono essere incluse nel calcolo del fatturato medio mensile;
  • il contributo integrativo alla cassa deve essere considerato nel calcolo del fatturato medio mensile, essendo incluso nella nozione di fatturato;
  • le indennità di maternità non costituiscono ricavo o compenso e non sono da includere nel calcolo del fatturato medio mensile e nemmeno per valutare la soglia dei ricavi per l’accesso.

Nello specifico per i contribuenti forfetari è stato chiarito che:

  • ai fini del calcolo del fatturato vanno considerate le fatture emesse, ossia guardando la data fattura, a prescindere dall’incasso (che non necessariamente coinciderà con l’importo di cui ai righi LM da 22 a 27, che accolgono i compensi incassati). Diversamente per quanto riguarda i ricavi/compensi per l’accesso al contributo si devono guardare i righi LM da 22 a 27 come da istruzioni;
  • i contributi a fondo perduto (ex Decreto Sostegni e Decreto Rilancio, ecc.) non rilevano ai fini della soglia dei 65.000 euro per la verifica del limite di ricavi/compensi per restare nel regime agevolato.

Infine, altre risposte:

  • le imprese che sono state messe in liquidazione dopo il 31.01.2020 (data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19) possono fruire del contributo a fondo perduto;
  • le imprese che acquisiscono lo status di “intermediari finanziari” ex art. 162-bis del Tuir nel corso del 2020 non possono fruire del contributo a prescindere dall’approvazione del bilancio. E per analogia si dovrebbe aggiungere che le imprese che perdono lo status nel 2020 possono essere beneficiarie del contributo, sempre a prescindere dall’approvazione ufficiale del bilancio;
  • promotori finanziari rientrano tra i beneficiari;
  • i contributi a fondo perduto, il credito da locazioni, il credito sanificazione e Dpi, erogati in funzione della pandemia, non sono da includere nella soglia dei ricavi per l’accesso al contributo, né nel calcolo del fatturato medio;
  • la trasformazione da Snc a ditta individuale comporta lo scarto dell’istanza: viene consigliato di chiedere una revisione in autotutela in quanto è corretto inserire i dati della società preesistente;
  • le operazioni di assegnazioni ai soci di immobili nel corso del 2019 non rientrano nella nozione di fatturato e quindi nel suo calcolo.

Si ricorda che è possibile restituire il contributo indebitamente ricevuto, attraverso F24 Elide, aggiungendo interessi e sanzioni, sempre che il chiarimento non sia da rinvenire nella circolare. In tal caso si riterrebbero non dovute sanzioni e interessi per obbiettiva incertezza normativa.