La “cedolare secca” è un regime fiscale facoltativo e consiste nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali. Per i contratti per i quali si è optato per la “cedolare secca” non dovranno essere pagate l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. L’opzione per la “cedolare secca” non sostituisce comunque l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione.
L’opzione per “cedolare secca” può essere esercitata entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità, in presenza di un contratto ordinario, dandone comunicazione scritta (attraverso Raccomandata R/R) da inviare al Conduttore.
La scelta della cedolare implica la rinuncia da parte del locatore di chiedere l’aggiornamento del canone di locazione, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente. L’imposta sostitutiva si calcola applicando un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti.
E’ prevista un’aliquota ridotta per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate:
- nei comuni con carenze di disponibilità abitative, si tratta, in pratica delle 11 aree metropolitane citate in precedenza e dei comuni confinanti con gli stessi nonché gli altri Comuni capoluogo di Provincia
- nei Comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe).
L’aliquota per questi contratti è pari al 10%.
Il Dl 47/2014 ha disposto, infine, che la stessa aliquota sia applicabile anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei 5 anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi.