Detrazione per ristrutturazione e trasferimento mortis causa

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 612/2021, analizza un caso particolare nell’ambito degli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

La detrazione d’imposta per interventi di recupero del patrimonio edilizio può essere trasmessa agli eredi, a certe condizioni, ma non è suscettibile di ulteriori trasferimenti in caso di vendita o di ulteriore successione del bene. Questo, in estrema sintesi, il contenuto della risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 612/2021.
Il caso riguarda un contribuente che chiede di usufruire della detrazione d’imposta per spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal suocero vedovo, deceduto e trasmesse agli eredi, tra cui la moglie dell’istante, a seguito del successivo decesso del coniuge. In sostanza, il quesito è finalizzato a comprendere se il diritto di trasmissione della detrazione per spese sostenute dal de cuius, segua tutti i successivi trasferimenti mortis causa del bene.

L’Agenzia delle Entrate ricorda che il trasferimento della detrazione per causa di morte è disciplinato dall’art. 16-bis, c. 8 del Tuir il quale dispone testualmente che “In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”. Si richiama inoltre la circolare 25.06.2021, n. 7/E, in cui viene precisato che le quote residue di detrazione si trasferiscono all’erede o agli eredi che conservano la detenzione dell’immobile, a prescindere dalla circostanza che lo abbiano adibito ad abitazione principale. Nel caso in esame, tutti gli eredi, pur non occupando il bene ereditato, ne avevano comunque la materiale disponibilità.

Il quesito si spinge oltre a causa del successivo decesso di uno degli eredi. In questo caso, l’Agenzia delle Entrate fornisce un’interpretazione restrittiva della disposizione in commento, affermando che in caso di ulteriore vendita o donazione del bene o di ulteriore successione, la detrazione non è suscettibile di trasferimento all’acquirente/donatario o al successivo erede. Un’interpretazione eccessivamente penalizzante della quale non si comprende bene la ratio, dal momento che le spese sono state effettivamente sostenute e il diritto a un beneficio fiscale si perde restando così a vantaggio dello Stato, soprattutto nel caso di successione, dove il trasferimento del bene non avviene certo per volontà dei soggetti coinvolti.
Per analogia, si ritiene che la stessa interpretazione sia applicabile alla detrazione maggiorata del 110% per gli interventi di cui all’art. 119, D.L. 34/2020. Il trasferimento della detrazione, sia in caso di vendita che in caso di successione, segue le regole dell’art. 16-bis, c. 8 del Tuir. Da ricordare che in caso di vendita la norma fa salva un’eventuale diversa pattuizione tra le parti.

Interessante può essere il caso del trasferimento della detrazione mortis causa in caso di lavori già in corso e per i quali il de cuius abbia manifestato l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura ai sensi dell’art. 121 D.L. 34/2020. Il caso meriterebbe maggiore approfondimento, ma per effetto della simmetria tra detrazione e credito d’imposta oggetto di cessione, si ritiene che le regole da seguire siano quelle sopra indicate, ma la prudenza, in questi casi, è d’obbligo e questa potrebbe essere l’occasione per l’ennesimo interpello.