Assegno unico universale: chi può chiederlo e quanto spetta da marzo 2022

Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo istitutivo dell’Assegno Unico Universale. La nuova misura di sostegno alle famiglie entrerà in vigore a partire dal mese di marzo 2022 e sarà erogata per importi variabili a seconda dell’ISEE e della composizione del nucleo familiare. La misura sostituisce le attuali previsioni di sostegno alle famiglie e alla natalità (con la sola eccezione del bonus nido) e, in caso di nuovi nati, spetta a decorrere dal settimo mese di gravidanza. Il diritto al sostegno viene esteso anche, come previsto dal testo ai cittadini extracomunitari residenti in Italia da almeno due anni.

Debutterà quindi il 1° marzo 2022 il nuovo assegno unico e universale per i figli a carico, spettante su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). E’ quanto stabilito dal provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando e del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, nella riunione del 18 novembre 2021.

A chi spetta

L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari:

a) per ogni figlio minorennea carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
b) per ciascun figlio maggiorennea carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
– frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
– svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
– sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
– svolga il servizio civile universale;
c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

N.B. L’assegno spetta, nell’interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale. E’ corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.

Requisiti

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente deve essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi; b) assoggettamento al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
c) residenza e domicilio in Italia;
d) residenza in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, o titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno pari a sei mesi.

Determinazione dell’assegno

L’importo dell’assegno si compone come di seguito indicato:

– per ciascun figlio minorenne è previsto un importo variabile tra 175 euro mensili (in caso di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro) e 50 euro (ISEE pari o superiore a 40.000 euro).
– per ciascun figlio di età compresa tra 18 e 21 anni non compiuti, è previsto un importo variabile da 85 euro mensili (ISEE pari o inferiore a 15.000 euro) e 25 euro (ISEE pari o superiore a 40.000 euro);
– per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione che va da 85 a 15 euro mensili;
– per ciascun figlio con disabilità minorenne è prevista una maggiorazione, pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media;
– per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro mensili (ISEE pari a 15.000 euro) che scende fino a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili (ISEE pari o inferiore a 15.000 euro), che si riduce fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.

A decorrere dall’anno 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.

Ulteriore maggiorazione

Per le prime tre annualità, è istituita una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile in presenza delle ulteriori entrambe seguenti condizioni:

a) ISEE non superiore a 25.000 euro;
b) effettiva percezione, nel corso del 2021, dell’assegno per il nucleo familiare in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.

La maggiorazione mensile spetta:

a) per l’intero, nell’anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022;
b) per un importo pari a 2/3, nell’anno 2023;
c) per un importo pari a 1/3 nell’anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell’anno 2025.

La maggiorazione non spetta a decorrere dal 1° marzo 2025.

Presentazione della domanda ed erogazione del beneficio

La domanda per il riconoscimento dell’assegno è presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno (in attesa comunque dell’apertura della procedura INPS) per il periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo, in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato. Va ricordato che prima della presentazione della domanda si deve essere possessori di attestazione ISEE in conso di validità.

L’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Nel caso in cui la domanda sia presentata entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno.

Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell’assegno, la modifica alla composizione del nucleo familiare è comunicata entro centoventi giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell’assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza.

L’erogazione avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato.

Esempi di calcolo

  • Nucleo familiare due figli– ISEE fino a 15mila euro – monoreddito = 350 euro al mese
  • Nucleo familiare quattro figli– ISEE fino a 15 mila euro – due redditi = 1.090 euro mensili
  • Nucleo familiare con tre figli– ISEE oltre 40mila euro = 165 euro mensili

 

Assegno mensile e maggiorazioni – Tabella degli importi in euro

Valore ISEE 1° figlio Dal 3° figlio Figlio disabile 2 redditi da lavoro 3 o più figli
15.000 175 (85 se maggiorenne under 21) + 85 105 -95 in base al grado di disabilità (85 se maggiorenne under 21) + 30 euro per ciascun figlio + 100 euro per nucleo
40.000 50 (25 se maggiorenne under 21) +15 105 -95 in base al grado di disabilità (85 se maggiorenne under 21) 0 + 100 euro per nucleo
Oltre 40.000 50 (25 se maggiorenne under 21) +15 105-95 in base al grado di disabilità (85 se maggiorenne under 21) 0 + 100 euro per nucleo