DECRETO AIUTO QUATER: BENEFIT AMPLIATI A 3000 EURO


La norma, stabilisce che rientrano nell’agevolazione anche le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Il beneficio dei 600,00 euro ora innalzato a 3000 dal decreto Aiuti Quater è valido a partire dal 10 agosto 2022, data di entrata in vigore del dereto legge Auti-Bis, per tutto il periodo d’imposta 2022, quindi fino al 31 dicembre 2022 e può essere cumulato col “bonus benzina”.

Il datore di lavoro potrà, pertanto, riconoscere ad ogni singolo dipendente una soglia di esenzione di 3.200,00 euro, di cui

  • 3.000,00 euro decreto Aiuti-bis + Aiuti Quater;
  • 200,00 euro bonus benzina (Decreti Aiuti 50 2022).

Va sottolineato che in entrambi i casi si tratta di “liberalità”, quindi il datore di lavoro non ha nessun obbligo di corrispondere né per il “bonus bollette”, né per il “bonus benzina”.

Il 21 settembre 2022 è stato convertito nella Legge n. 142 il D.L. n. 115/2022 c.d. Decreto Aiuti-bis, che ha introdotto alcuni interventi a sostegno dei lavoratori per sopperire ai disagi causati dalla crisi.

Fra queste misure, l’articolo 12 prevede l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e dalla base imponibile contributiva:

del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti
nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale
entro il limite complessivo di euro 600,00 elevato a 3.000 dal decreto Aiuti Quater, solo per il periodo d’imposta dell’anno 2022.

Si considerano percepiti nel periodo di imposta anche le somme e i valori corrisposti dai datori di lavoro entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono (principio di cassa allargato).

All’interno dei beni ceduti si includono, oltre ai beni in natura (es. il tradizionale “pacco di natale”) anche:

il valore convenzionale del fringe benefit auto,
il valore imponibile dei prestiti aziendali, l
la rendita catastale per alloggio aziendale,
i premi assicurativi extra professionali, nonché
i welfare contrattuali,
alloggio dato in uso ai dipendenti
autovettura concessa ad uso promiscuo
buoni benzina
buoni spesa
prestiti
pacco natalizio
polizze assicurative extraprofessionali
utenze per uso domestico (acqua, energia elettrica e riscaldamento).
tenendo conto di tutti i redditi percepiti dal lavoratore, anche se derivanti da altri rapporti di lavoro eventualmente intrattenuti nel corso dello stesso periodo d’imposta.

La norma inoltre, contrariamente a quanto previsto per la cessione di beni e servizi prestati a favore dei lavoratori che non consente monetizzazione, prevede invece il rimborso delle spese sostenute direttamente dai lavoratori per le utenze di acqua, luce e gas.

L’esclusione dalla base imponibile fiscale e previdenziale è applicabile a condizione che il datore di lavoro acquisisca e conservi la documentazione comprovante l’utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità agevolative previste dalla legge.

Per quanto riguarda le utenze, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il pagamento o il rimborso può riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, ma a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.

Il datore di lavoro dovrà acquisire:

il documento attestante l’utenza domestica (la bolletta) pagata
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il lavoratore attesti il possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenza domestiche e che contenga tutti i dati necessari per identificarli (numero e intestatario della fattura, tipologia di utenza, importo pagato, la data e la modalità di pagamento)
un’ulteriore dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dal lavoratore che attesti che le fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, anche da parte di altri datori di lavoro nel caso di rapporti di lavoro part-time, ovvero dal coniuge o da familiare.
L’agevolazione riguarda i lavoratori dipendenti e i percettori di reddito da lavoro assimilato a quello da lavoro dipendente: collaboratori coordinati e continuativi, amministratori, tirocinanti.

Qualora in sede di conguaglio annuale dovesse emergere che il valore dei beni o dei servizi prestati è superiore alle soglie (€ 3.000 e € 200), il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione e a contributi l’importo corrisposto nella sua interezza.

L’esclusione dal reddito opera anche se la liberalità è corrisposta ad un solo dipendente non essendo previsto l’obbligo di erogazione a favore di tutti i lavoratori o di categorie omogenee di lavoratori.

Fonte: Redazione TFDC