RIENTRO DEI CERVELLI IN ITALIA: FACCIAMO CHIAREZZA SU COS’È E I REQUISITI PER ACCEDERVI

La Legge di Bilancio 2022 ha confermato le agevolazioni fiscali sul rientro dei cervelli, cosiddetti lavoratori impatriati nonché docenti e ricercatori, in Italia.
Il Decreto Crescita 2019 aveva esteso la normativa oltre i limiti precedentemente previsti, allungando il periodo di fruizione del beneficio fiscale e riducendo fino al 10% la base imponibile.
La Legge di Bilancio 2021 aveva previsto l’estensione temporale dell’agevolazione per i lavoratori rimpatriati in Italia, introdotta dal Decreto Crescita 2019, in via generale, anche ai lavoratori rimpatriati che avevano trasferito la propria residenza fiscale in Italia prima dell’anno 2020, proroga che con la Legge di Bilancio 2022 è stata estesa anche a docenti e ricercatori rientrati in Italia prima dell’anno 2020.
Sull’applicazione delle agevolazioni fiscali si è più volte espressa l’Agenzia delle Entrate, l’ultima Circolare n. 33/E del 2020.

Spieghiamo meglio cos’è

Innanzitutto, come riportato all’interno del sito dell’agenzia dell’entrate, è un regime di tassazione agevolato temporaneo riconosciuto ai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia (articolo 16, comma 1, Dlgs n. 147/2015).

E’ applicabile quando sussistono due presupposti:

  • il lavoratore non è stato residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento e si impegna a risiedervi per almeno due anni;
  • l’attività lavorativa è svolta prevalentemente nel territorio italiano.

Per i contribuenti che si trovano in tali condizioni, nel periodo d’imposta in cui la residenza viene trasferita e nei successivi 4, il reddito di lavoro dipendente (o a esso assimilato) e di lavoro autonomo prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% dell’ammontare.
Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi agevolati prodotti, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito imponibile solo per il 10%, cosicché risultano detassati del 90%.
I benefici si applicano per altri cinque periodi d’imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico e a quelli che diventano proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti.
I lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale nelle Regioni del Centro-Sud d’Italia (quali Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia) la tassazione risulterà del 10%.
Il trattamento agevolato spetta anche per i redditi d’impresa prodotti dai lavoratori rimpatriati che avviano l’attività in Italia a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Fanno eccezione gli sportivi professionisti, il cui reddito è detassato sempre nella misura del 50% e sempreché versino un contributo pari allo 0,5% dell’imponibile, destinato al potenziamento dei settori giovanili.
Possono accedere al regime agevolato anche i cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) purché, nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento, abbiano risieduto in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

Questo decreto, cerca di superare un problema critico per molti impatriati che, nonostante avendo lavorato in modo continuativo all’estero, acquisendo di fatto la residenza estera, non si erano iscritti all’Aire (anagrafe italiani residenti all’estero).

Ora, alla luce della nuova normativa, per accedere al regime agevolato non è più necessaria la pregressa iscrizione all’Aire, purchè abbiano avuto la residenza fiscale in un altro Stato con cui è in essere una convenzione contro le doppie imposizioni, nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia. Il criterio valutativo sulla residenza fiscale (a prescindere dall’iscrizione nella anagrafe degli italiani residenti all’estero), viene dunque demandata alla normativa contenuta nell’articolo 4 della convenzione OCSE, che stabilisce le modalità di definizione della residenza fiscale in base ai parametri cd. “tie break rules” (criteri a cascata) che puntano ad individuare l’unicità della residenza fiscale, definendola in capo ad uno dei due Stati.

La convenzione contiene regole che consentono di risolvere i cosiddetti conflitti di residenza.

Se, in base alla norma italiana e quella dell’altro Stato contrente, il soggetto si considera residente in entrambi gli Stati, per stabilire in quale Stato sia effettivamente residente si devono applicare le cosiddette tie break rules contenute nel trattato, secondo le quali – di norma – la persona si considera residente:

  • nello Stato in cui dispone di un’abitazione permanente;
  • se ha l’abitazione permanente in entrambi gli Stati, in quello in cui le sue relazioni personali ed economiche sono più strette;
  • se non si può individuare tale Stato, in quello in cui «soggiorna abitualmente»;
  • se soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, in quello della cittadinanza;
  • in caso di doppia cittadinanza: accordo fra le autorità competenti.

Per i ricercatori e insegnanti

L’art. 5 del Decreto Crescita 2019, relativo al “rientro dei cervelli”, ha previsto un ampliamento anche delle agevolazioni per il rientro dei docenti e dei ricercatori in Italia, di cui all’art. 44 del D.L. n. 78/2010, possono accedere all’agevolazione fiscale i contribuenti che:

  • sono in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato;
  • siano stati non occasionalmente residenti all’estero;
  • abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno 2 anni continuativi;
  • svolgano l’attività di docenza e ricerca in Italia;
  • acquisiscano conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato italiano.

L’agevolazione fiscale per i docenti e i ricercatori rientrati in Italia riguarda i redditi di lavoro dipendente o autonomo da questi prodotti in Italia al loro rientro.

Il beneficio fiscale per docenti e ricercatori comporta un abbattimento della tassazione del 90%, le imposte rimangono dovute solo sulla residua parte del 10% dei redditi percepiti.

La durata ordinaria dell’agevolazione per i docenti e i ricercatori rimpatriati è di 6 anni, a condizione che il contribuente rimanga residente in Italia.

L’agevolazione sale a 8 anni quando:

  • i docenti o ricercatori abbiano un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo.
  • i docenti e i ricercatori diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia della residenza (ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. n. 917/1986) o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, a condizione che rimanga residente in Italia. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal docente e ricercatore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

L’agevolazione sale a 13 anni:

  • per i docenti e ricercatori che abbiano almeno due figli minorenni a carico, anche in affido preadottivo, successivamente al trasferimento della residenza in Italia (ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. n. 917/1986), a condizione permanga la residenza fiscale in Italia.

Le modalità di beneficio

Tuttavia, con la proroga relativa alla legge di bilancio 2022, l’agenzia dell’Entrate non si è ancora espressa in merito alle modalità del beneficio per i lavoratori e i ricercatori.
Per il momento vengono solo riportare quelle relative alla legge di bilancio 2021:

  • i titolari di reddito di lavoro dipendente devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro, contenente le generalità (nome, cognome e data di nascita), il codice fiscale, la data di rientro in Italia e della prima assunzione in Italia (in caso di assunzioni successive o più rapporti di lavoro dipendente), la dichiarazione di possedere i requisiti previsti dal regime agevolativo, l’attuale residenza in Italia, l’impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza prima del decorso del periodo minimo previsto dalla norma, la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente anche degli incentivi fiscali previsti dall’articolo 44 del Dl n. 78/2010 (“regime agevolato per docenti e ricercatori rientrati in Italia”), dalla legge n. 238/2010 (“incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia”) e dall’articolo 24-bis del Tuir (“regime opzionale per i neo residenti”). Il datore di lavoro applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta; se il datore di lavoro non ha potuto riconoscere l’agevolazione, il contribuente può fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi
  • i titolari di reddito di lavoro autonomo possono accedere al regime agevolato direttamente nella dichiarazione dei redditi. In alternativa, possono fruire del beneficio in sede di applicazione, da parte del committente, della ritenuta d’acconto sui compensi percepiti; a tal fine, devono presentare una richiesta scritta in cui vanno riportati le generalità (nome, cognome e data di nascita), il codice fiscale, la data di rientro in Italia, la dichiarazione di possedere i requisiti per fruire del regime agevolativo, l’attuale residenza in Italia, la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente anche degli incentivi fiscali previsti dall’articolo 44 del Dl n. 78/2010 (“regime agevolato per docenti e ricercatori rientrati in Italia”), dalla legge n. 238/2010 (“incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia”) e dall’articolo 24-bis del Tuir (“regime opzionale per i neo residenti”). Il committente, all’atto del pagamento del corrispettivo, opera la ritenuta del 20% sull’imponibile ridotto in base a quanto previsto dalla disciplina agevolativa.

Per beneficiare della proroga del regime fiscale agevolato prevista dalla legge di bilancio 2021:
i titolari di reddito di lavoro dipendente devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro, contenente nome, cognome e data di nascita, il codice fiscale, l’indicazione che prima del 30 aprile 2019 la residenza è stata trasferita in Italia; l’indicazione della permanenza della residenza in Italia alla data di presentazione della richiesta al datore di lavoro; l’impegno a comunicare tempestivamente al datore di lavoro ogni variazione della residenza o del domicilio, rilevante per l’applicazione del beneficio medesimo da parte del datore di lavoro; i dati identificativi dell’unità immobiliare di tipo residenziale acquistata direttamente dal lavoratore ovvero dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà e la relativa data di acquisto, ovvero l’impegno a comunicare tali dati entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, se ne diviene proprietario entro tale ultimo termine; il numero e la data di nascita dei figli minorenni, anche in affido preadottivo, alla data di effettuazione del versamento; l’anno di prima fruizione del regime speciale per i lavoratori impatriati; l’ammontare dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n 147, relativi al periodo d’imposta precedente a quello dell’esercizio dell’opzione; gli estremi del versamento effettuato.
i titolari di reddito di lavoro autonomo possono accedere al regime agevolato direttamente nella dichiarazione dei redditi. In alternativa, possono fruire del beneficio in sede di applicazione, da parte del committente, della ritenuta d’acconto sui compensi percepiti; a tal fine, devono presentare una richiesta scritta in cui vanno riportate le medesime informazioni previste per il lavoratore dipendente e la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente anche degli incentivi fiscali previsti dall’articolo 44 del Dl n. 78/2010 (“regime agevolato per docenti e ricercatori rientrati in Italia”), dalla legge n. 238/2010 (“incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia”) e dall’articolo 24-bis del Tuir (“regime opzionale per i neo residenti”). Il committente, all’atto del pagamento del corrispettivo, opera la ritenuta del 20% sull’imponibile ridotto in base a quanto previsto dalla disciplina agevolativa.
Fonte: Redazione TFDC