FONDO SPECIALE PER FAMILIARI SUPERSTITI DEGLI ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE

L’articolo 22-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 271, ha previsto l’istituzione di un fondo destinato alla corresponsione di speciali elargizioni a favore dei familiari superstiti degli esercenti le professioni sanitarie, di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti a causa del contagio da COVID-19.
Il fondo è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con la dotazione di 15 milioni di euro.
Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro della salute, del 22 settembre 2022 (allegato 1) sono state emanate le relative disposizioni di attuazione che prevedono la collaborazione dell’Inail, successivamente disciplinata dall’accordo stipulato in data 29 dicembre 2022 (allegato 2). Con la presente circolare, acquisito il parere favorevole del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri (nel seguito, Dipofam), si forniscono le seguenti istruzioni per la presentazione delle istanze e l’erogazione della speciale elargizione agli aventi diritto.
Ambito di applicazione
La speciale elargizione è riconosciuta ai familiari degli esercenti le professioni sanitarie di cui all’elenco allegato al citato decreto del 22 settembre 2022, nonché degli esercenti
la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari, che abbiano operato nel periodo di emergenza pandemica per il contenimento del coronavirus e che abbiano contratto una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o come concausa del contagio da COVID-19.
Il de cuius deve aver contratto la patologia nell’esercizio dell’attività lavorativa prestata nel periodo emergenziale, cioè dal 31 gennaio 2020 al 31 marzo 2022, e il decesso deve essere avvenuto entro il 28 dicembre 2022, data di pubblicazione del citato decreto 22 settembre 2022, quale causa/concausa del contagio da COVID-19.
Beneficiari
La speciale elargizione spetta ai familiari superstiti delle vittime, e precisamente:

  • al coniuge o alla persona unita civilmente2 e ai figli legittimi, naturali o riconosciuti o riconoscibili, adottivi;
    in mancanza dei superstiti di cui alla lettera a., ai genitori naturali o adottivi.Per ottenere la speciale elargizione non è richiesta la prova di mezzi di sostentamento.
  • Nel caso di concorso tra più superstiti l’importo spettante è ripartito in egual misura tra tutti i concorrenti.

Qualora i beneficiari siano familiari di più vittime la speciale elargizione è cumulabile.
Natura e misura della speciale elargizione
La speciale elargizione è una prestazione economica una tantum a carattere indennitario, la cui misura sarà approvata con decreto del Capo del Dipofam in rapporto alla dotazione del Fondo e al numero di vittime per le quali siano state presentate e accolte le istanze da parte dei beneficiari.
La speciale elargizione è corrisposta in aggiunta a ogni altra somma alla quale i beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente e, pertanto, è cumulabile anche con altre prestazioni erogate dall’Istituto.
La speciale elargizione, inoltre, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è soggetta a tassazione.
Istanza per l’accesso alla speciale elargizione
L’istanza per il riconoscimento della speciale elargizione deve essere presentata all’Inail
– Direzione centrale rapporto assicurativo, a pena di decadenza entro il 4 marzo 2023 (60 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale del Dipofam) allegando la documentazione idonea a comprovare i presupposti previsti per la erogazione della speciale elargizione.
L’istanza deve essere presentata esclusivamente mediante l’apposito servizio online denominato “Speciali elargizioni familiari vittime COVID-19” (nel seguito, Servizio) disponibile nel portale www.inail.it al percorso -> Servizi per te -> Lavoratore, al quale si accede con Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta d’identità elettronica) e Cns (Carta nazionale dei servizi), come previsto dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° settembre 2020, n. 120.
Una volta effettuato l’accesso con le modalità sopra descritte, il soggetto beneficiario, abilitato nel ruolo di “utente con credenziali dispositive”, potrà compilare e inviare la predetta istanza3.
L’istanza può essere presentata singolarmente da ciascun beneficiario o, nel caso di più beneficiari familiari della stessa vittima, anche cumulativamente da uno dei beneficiari
munito di apposita delega rilasciata da tutti i restanti beneficiari.
L’istanza può essere presentata anche da soggetto diverso dal familiare avente diritto in qualità di rappresentante legale/delegato dello stesso, purché venga allegata la documentazione comprovante la rappresentanza o la delega conferita dal beneficiario.
Il Servizio consentirà l’inserimento delle istanze solo fino alla data del 4 marzo 2023, data di scadenza del termine perentorio.
Dopo la scadenza del suddetto termine il Servizio non consentirà l’accesso, né l’inserimento di nuove istanze.
La ricevuta dell’avvenuta trasmissione telematica dell’istanza rilasciata dal Servizio costituisce notizia dell’inizio del procedimento.
Documentazione da allegare all’istanza
All’istanza deve essere allegata la documentazione di seguito riportata:

  • titolo professionale del lavoratore deceduto, comprovante l’inclusione nell’elenco delle professioni indicate nell’allegato al decreto per le categorie ivi indicate;
    contratto di lavoro/prestazione d’opera o altra tipologia di contratto di lavoro ammessa dalla legislazione vigente, comprovante lo svolgimento, da parte del lavoratore deceduto, di tali attività nel periodo emergenziale 31 gennaio 2020 – 31 marzo 2022;
  • documentazione sanitaria comprovante l’insorgenza di una patologia alla quale sia conseguita, entro il 28 dicembre 2022, la morte per effetto diretto o come concausa del contagio da COVID-19 avvenuto nel suddetto periodo emergenziale 31 gennaio 2020 – 31 marzo 2022.

Nel caso di rappresentanza o di delega, oltre alla documentazione suddetta dovrà essere allegata la documentazione comprovante lo status di rappresentante legale di uno o più familiari o, in caso di domanda cumulativa presentata da uno dei beneficiari, la delega rilasciata da tutti gli altri familiari.
È ammessa anche l’istanza presentata quale rappresentante legale di uno dei familiari.
Con l’istanza il richiedente dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i propri dati anagrafici e lo status di familiare del lavoratore deceduto per patologia causata o concausata per contagio da COVID-19, mentre se l’istanza è cumulativa la predetta dichiarazione dovrà riguardare anche lo status di familiare degli altri beneficiari.