IL PARERE SUL PATENT BOX DA PARTE DELL’ADE

Il Patent Box è un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali, con lo scopo di incentivare gli investimenti in attività di ricerca
e sviluppo, la collocazione in Italia dei beni immateriali detenuti all’estero da imprese italiane o estere, il mantenimento dei beni immateriali in Italia evitandone la ricollocazione all’estero.
In risposta all’interpello presentato, che si domandava se fosse possibile utilizzare o meno il vecchio patent box, l’agenzia dell’entrate ha risposto dichiarando che la normativa di riferimento distingue tra utilizzo diretto del bene immateriale, per cui il reddito agevolabile è commisurato al contributo economico che deriva dallo sfruttamento
interno dello stesso ed utilizzo indiretto, per cui si fa riferimento alla concessione in uso del diritto all’utilizzo del bene oggetto di agevolazione.
A livello operativo, prima dell’entrata in vigore dell’articolo 4 del Decreto legge del 30 aprile 2019 n. 34, bisognava attivare la procedura di accordo preventivo con l’Amministrazione
finanziaria (ruling) al fine di definire in contraddittorio i metodi ed i criteri di determinazione del reddito agevolabile (ipotesi di ”ruling obbligatorio”), nel caso di fruizione diretta del bene immateriale. Mentre nel caso indiretto, il soggetto che intende beneficiare dell’agevolazione poteva, fin dall’origine, determinare autonomamente il beneficio Patent box avendo la mera facoltà di attivare la suddetta procedura di ruling qualora tale utilizzo venisse realizzato nell’ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa (ipotesi di ”ruling facoltativo”). Con l’entrata in vigore dell’articolo 4 sopracitato si è cercato di semplificare le procedure di fruizione della tassazione agevolata sui redditi derivanti dall’utilizzo di taluni beni immateriali consentendo ai contribuenti di determinare e dichiarare direttamente il proprio reddito agevolabile in alternativa alla procedura di ruling. Successivamente con l’articolo 6 del decreto legge 21 ottobre 2021, ha sostituito la disciplina sopra descritta (d’ora in avanti anche c.d. vecchio Patent box) – che prevede la parziale detassazione dei redditi derivanti da alcune tipologie di beni immateriali giuridicamente tutelabili – con un’agevolazione (cd. Nuovo Patent Box) che si sostanzia nella maggiorazione del 110 per cento dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a tali beni, consentendone così una più ampia deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap. Inoltre attraverso il comma 10 ha precisato altresì che ”Con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai successivi periodi d’imposta, non sono più esercitabili le opzioni previste dall’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall’articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58” statuendo, pertanto, che a partire dall’anno di imposta in corso al 28 dicembre 2021, i contribuenti possono optare soltanto per il nuovo regime agevolativo Patent box disciplinato dall’articolo 6 del Decreto. Ma c’è da sottolineare che per i soggetti che hanno aderito con durata di 5 anni al regime di autoliquidazione, non possono transitare al nuovo patent box.