ENTE DEL TERZO SETTORE: REQUISITI DI PATRIMONIO MINIMO PER L’ISCRIZIONE AL RUNTS

Per gli Enti del Terzo Settore (E.T.S.), il notaio deve attestare la presenza di entità sufficiente, per verificare la sussistenza del patrimonio minimo, e in presenza di beni diversi dal denaro, nel caso di enti preesistenti, Il notaio potrà eseguire la verifica con l’utilizzo di una relazione giurata del revisore legale oppure con un bilancio d’esercizio, infrannuale attestato dall’eventuale organo di controllo o da un revisore esterno, aggiornato a non più di centoventi giorni.
Al notaio viene richiesto solo la verifica della sussistenza del patrimonio minimo, mentre l’indicazione dell’entità e della composizione del patrimonio dell’ente viene rimessa alla documentazione contabile richiesta di volta in volta (relazione giurata, situazione patrimoniale o certificazione bancaria); la detta documentazione, pertanto, rappresenta il presupposto logico e non il contenuto dell’attestazione notarile.

Il patrimonio minimo che l’ets devono rispettare deve essere pari a:

  • € 15.000 per le associazioni;
  • € 30.000 per le fondazioni.

Esse come detto, devono appartenere al Terzo Settore a cui il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo, deve verificare la sussistenza del patrimonio.
Con riferimento al patrimonio minimo degli enti con personalità giuridica, l’art. 16, D.M. 106/2020, per quelli di nuova costituzione, ha stabilito (comma 2) che dall’istanza presentata e dalla documentazione devono risultare l’attestazione del patrimonio minimo, in conformità al comma 4, art. 22, D.Lgs. n. 117/2017 e, nel caso in cui il patrimonio sia costituito da denaro, la relativa consistenza deve risultare da una certificazione bancaria, salvo il caso che la somma sia depositata su un conto corrente dedicato del notaio, il quale deve procedere al versamento della stessa al legale rappresentante, dopo l’avvenuta iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (R.U.N.T.S.).
Nel caso, invece, che il patrimonio risulti costituito con apporto di beni diversi dal denaro, il D.M. 106/2020 dispone che, devono essere comprovati da una perizia giurata:

  • il valore;
  • la composizione;
  • le caratteristiche di liquidità e disponibilità.

Se l’apporto avviene in denaro, basta l’indicazione della somma liquida e disponibile ma se l’apporto avviene con beni diversi dal denaro, il notaio che riceve l’atto costitutivo “può” verificare, in relazione a quanto emerge dalla relazione giurata che dovrà indicare la “valutazione complessiva dei detti beni”, la consistenza patrimoniale e la sussistenza del patrimonio minimo con la perizia giurata, con carattere tipicamente valutativo, di:

  • un revisore legale;
  • una società di revisione.