Contributo di solidarietà nei confronti dei soggetti colpiti dall’inflazione energetica

Per quest’anno viene previsto un “contributo di solidarietà” per i soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva rivendita, attività di produzione di energia elettrica o gas metano, di estrazione di gas naturale, di rivendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale, di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi, nonché di importazione degli anzidetti beni o di introduzione in Italia, sempre dei medesimi beni, provenienti da altri Stati dell’Unione europea per la loro successiva rivendita.
Il contributo di solidarietà consiste in una somma temporanea obbligatoria a favore dell’UE a carico delle imprese e delle stabili organizzazioni che operano in tali settori, con la finalità di attenuare gli effetti economici diretti dell’impennata dei prezzi dell’energia sui bilanci delle autorità pubbliche, sui clienti finali e sulle imprese in tutta l’Unione. Il fine di tale contributo è quello di redistribuire la ricchezza prodotta dalle imprese che hanno usufruito dell’inflazione a discapito delle famiglie e delle imprese diverse dai settori soprariportati. Infatti in uno spirito di solidarietà, permette la generazione di entrate supplementari a favore delle autorità nazionali per prestare sostegno finanziario.