ROTTAMAZIONE QUATER: ARRIVA LA PROROGA AL 30 GIUGNO

Più tempo per presentare l’istanza di rottamazione quater

Il nuovo termine per la presentazione delle domande all’Agenzia delle entrate-Riscossione passa, infatti, dal 30 aprile al 30 giugno 2023. Conseguentemente è differito al 30 settembre 2023Proroga delle rate della rottamazione ter e saldo e stralcio per altri 2  mesi (invece del 30 giugno 2023) il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione trasmetterà, ai soggetti che hanno presentato le suddette istanze di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata. Infine, una prossima disposizione stabilirà che la scadenza per il pagamento della prima o unica rata (originariamente fissata al 31 luglio 2023) slitta al 31 ottobre 2023.

Dal punto di vista tecnico, premesso che l’istanza può essere trasmessa esclusivamente in via telematica. A tutto ciò si aggiungono le incertezze che discendono dalla modifica intervenuta al comma 222 dell’articolo 1 della Legge 197/2022, in materia di stralcio automatico dei ruoli inferiori a 1.000 euro.

La legge di bilancio 2023, nella sua formulazione attuale, come risultante dalle modifiche apportate dall’articolo 3-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, prevede che siano automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo alla data del 1° gennaio 2023, fino a 1.000 euro, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.

La problematica, non presente nell’originaria formulazione della “tregua fiscale”, discende dal fatto che lo stralcio automatico dei ruoli fino a 1.000 euro, rientranti nel perimetro della disposizione sovra richiamata, avverrà alla data del 30 aprile 2023.

Non deve sorprendere il fatto che il prospetto informativo rilasciato da Agenzia Entrate Riscossione riporti anche cartelle riferibili a ruoli fino a 1.000 euro – comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 – poiché lo stralcio, ad oggi, non è intervenuto, alla luce di quanto disposto dal già menzionato articolo 3-bis del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198.

stralcio viene concesso integralmente

Infatti: ai sensi del comma 227, per quanto riguarda i singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l’annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora, mentre non opera con riferimento al capitale ed alle somme dovute a titolo di rimborso delle spese per procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento (salvo diversa delibera da parte dell’ente).

ai sensi del comma 228, inoltre, con riferimento alle sanzioni amministrative, comprese quelle relative a violazioni del codice della strada (ovvero sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali) lo stralcio opererà esclusivamente con riferimento agli interessi, mentre restano dovute le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per procedure esecutive e di notificazione.

In sintesi, la limitata portata della misura introdotta con riferimento allo stralcio automatico dei debiti fino a 1.000 euro, e la circostanza che l’elenco delle cartelle rottamabili non sia già proposto al netto dei ruoli che saranno oggetto di stralcio, comporta in capo al contribuente dubbi nella lettura del prospetto informativo, e conseguenti dubbi su quale sia la strada da percorrere al momento della presentazione dell’istanza.

Tuttavia, in realtà, non vi è alcuna effettiva problematica da questo punto di vista. La corretta procedura, infatti, è quella di includere nell’istanza di rottamazione anche i ruoli potenzialmente stralciabili, o presunti tali, senza timore che da ciò possa derivare un maggiore esborso.

Infatti, Agenzia Entrate Riscossione è tenuta a fornire il piano dei versamenti dovuti a titolo di rottamazione quater entro il 30 settembre 2023 (proroga del 30 giugno 2023) e, entro tale data, i ruoli sotto i 1.000 euro risulteranno stralciati, e come tali non inclusi nel piano dei versamenti relativo alla rottamazione stessa.