OBBLIGATORIA LA CERTIFICAZIONE SOA PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SUPERIORI A 516.000 EURO


Le imprese vincitrici di gare d’appalto per lavori riguardanti l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico, colonnine di ricarica di veicoli elettrici, devono essere obbligatoriamente in possesso della certificazione SOA, se i suddetti lavori superato la quota di 516.000 euro.
La certificazione SOA è, infatti, un’attestazione che abilita le imprese a partecipare a gare di appalto per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro. Viene rilasciata da appositi organismi di diritto privato autorizzati dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) e attesta che l’impresa sia in possesso di idonei requisiti in relazione alla categoria di lavorazione che deve essere svolta, quali l’idoneità professionale, un’adeguata capacità economica e finanziaria, nonché idonee capacità tecniche e professionali.
Però in questo caso, il riconoscimento degli incentivi fiscali vengono riconosciuto nel caso di esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro che devono essere affidati a:

  • imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente certificazione SOA, ai sensi dell’articolo 84 del Codice dei contratti pubblici;
  • imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione.;