Quattordicesima sulla pensione

I pensionati Inps che hanno un reddito non superiore a 2 volte il trattamento minimo, una volta compiuti i 64 anni di età, possono aver diritto, insieme alla pensione del mese di luglio, a una somma aggiuntiva, detta quattordicesima (art. 5, co. 1 e 4, DL 81/2007).

L’importo della quattordicesima non è uguale per tutti: la somma varia a seconda del reddito del pensionato e degli anni di contributi accreditati, sino a un massimo di 655 euro.

Inoltre, se il pensionato compie i 64 anni di età dopo il mese di luglio, la quattordicesima è pagata a dicembre ed è ridotta in base al numero dei mesi nei quali si soddisfa il requisito anagrafico.

Le soglie di reddito a cui fare riferimento per il diritto alla quattordicesima si basano sull’importo del trattamento minimo vigente, tempo per tempo, presso il Fondo pensione dei lavoratori dipendenti. La quattordicesima non spetta, comunque su tutte le pensioni: sono esclusi, ad esempio, i trattamenti di assistenza come la pensione d’invalidità civile, le rendite Inail, le pensioni di guerra, i trattamenti di prepensionamento.

Limiti di reddito per la quattordicesima

In attesa della circolare aggiornata dell’Inps in merito alla quattordicesima 2023, per quest’anno, considerando che il trattamento minimo, in base al coefficiente di perequazione provvisorio, è pari a 563,74 euro al mese, possiamo ipotizzare che possano ricevere la somma aggiuntiva sulla pensione coloro che hanno un reddito non superiore a 14.657,24 euro (pari a 2 volte il trattamento minimo).

La somma aggiuntiva, in questi casi, va dai 336 ai 504 euro, in base agli anni di contributi posseduti, mentre può arrivare sino a 655 euro per coloro il cui reddito non supera 10.992,93 euro, pari a 1,5 volte il trattamento minimo. Beneficiari – I pensionati, per ottenere la quattordicesima, devono possedere i seguenti requisiti:

  • almeno 64 anni di età;
  • titolarità di una pensione erogata da una gestione Inps, non rientrante tra i trattamenti esclusi;
  • reddito non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo, per la percezione della quattordicesima in misura integrale;
  • reddito non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo più l’importo della quattordicesima stessa, per la percezione parziale del beneficio; nel dettaglio, il reddito non deve superare:
    • 11.429,93 euro, per chi ha meno di 15 anni di contributi, meno di 18 anni qualora il fondo che liquida il trattamento sia una gestione speciale dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti…);
    • 11.538,93 per chi ne possiede meno di 25 (28 se il trattamento è liquidato a carico di una delle gestioni dei lavoratori autonomi);
    • 11.647,93 euro per chi ne possiede oltre 25 (28 per i lavoratori autonomi).

Con la nuova normativa, la quattordicesima è stata estesa a chi percepisce redditi sino a 2 volte il minimo: l’importo aggiuntivo spetta in misura piena, cioè, a chi percepisce sino a 14.657,24 euro annui. A chi possiede un reddito tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo spettano, però, importi di quattordicesima differenti rispetto a quelli spettanti a chi possiede un reddito non superiore a 1,5 volte il minimo. Importi 2023: redditi sino a 1,5 volte il trattamento minimo – L’importo della quattordicesima varia a seconda degli anni di contributi posseduti e del reddito del pensionato. In particolare, per l’anno 2023, laddove il pensionato non superi un reddito pari a 1,5 volte il trattamento minimo, è pari a:

  • 437 euro fino a 15 anni di contributi, se la pensione è liquidata a carico di una delle gestioni dei lavoratori dipendenti, o sino a 18 anni di contributi, se la prestazione è liquidata a carico di una delle gestioni dei lavoratori autonomi;
  • 546 euro oltre 15 anni di contributi e fino a 25 anni di contribuzione, per gli appartenenti alle gestioni previdenziali dei lavoratori dipendenti, o oltre 18 anni di contributi e sino a 28 anni per gli appartenenti alle gestioni dei lavoratori autonomi;
  • 655 euro oltre 25 anni di contribuzione per i lavoratori, oltre 28 anni per i lavoratori autonomi.

Per chi supera la soglia reddituale di 1,5 volte il trattamento minimo, ma non supera l’ulteriore tetto determinato da 1,5 volte il trattamento minimo più l’importo della quattordicesima teoricamente spettante, il beneficio è determinato dalla differenza tra quest’ultimo tetto e il reddito percepito.

Importi 2023: redditi sino a 1,5 volte il trattamento minimo – La quattordicesima è stata estesa, dal 2017, a chi possiede un reddito non superiore a 2 volte il trattamento minimo; gli importi, per questi pensionati, sono pari a:

  • 336 euro fino a 15 anni di contributi per gli appartenenti alle gestioni dei lavoratori dipendenti, o sino a 18 anni di contributi per gli appartenenti alle gestioni dei lavoratori autonomi;
  • 420 euro oltre 15 anni e fino a 25 anni di contributi per i lavoratori dipendenti, o oltre 18 anni e sino a 28 anni di contributi per i lavoratori autonomi;
  • 504 euro oltre 25 anni di contributi per i dipendenti, oltre 28 anni per gli autonomi.

Gli importi elencati, anche in questo caso, si riferiscono al riconoscimento del beneficio in misura piena, mentre chi supera 2 volte il trattamento minimo, ma non supera la soglia determinata da 2 volte il trattamento minimo più l’importo della quattordicesima stessa, ha diritto all’importo aggiuntivo corrispondente alla differenza tra la stessa soglia e il reddito percepito.

Redditi rilevanti – Per il 2023 devono essere valutati, nel caso di prima concessione della quattordicesima, tutti i redditi posseduti dal pensionato nell’anno corrente. Per la precisione, si considerano i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, ad eccezione:

  • dell’assegno per il nucleo familiare o degli assegni familiari;
  • dell’indennità di accompagnamento; del reddito della casa di abitazione;
  • dei trattamenti di fine rapporto;
  • delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Se la concessione della quattordicesima è successiva alla prima, si considerano i redditi per le prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati e i redditi diversi da quelli da pensione conseguiti nel 2022. In nessuno dei due casi rilevano i redditi del coniuge.

Pensioni sulle quali spetta la quattordicesima – La quattordicesima è riconosciuta sulle seguenti pensioni, erogate dalle gestioni amministrate dall’Inps:

  • sulla pensione di anzianità;
  • sulla pensione di vecchiaia;
  • sulla pensione anticipata;
  • sull’assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità;
  • sulla pensione ai superstiti, cioè di reversibilità e indiretta.

Quattordicesima spettante sulla reversibilità – Se il beneficiario è titolare sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti, si considera la sola anzianità contributiva posseduta per il diritto alla pensione diretta. Se l’interessato è titolare della sola pensione ai superstiti (indiretta o di reversibilità), si considera il 60% dell’anzianità contributiva complessiva, o la diversa percentuale riconosciuta dall’ordinamento per la determinazione del trattamento indiretto o di reversibilità.

Pensioni sulle quali non spetta la quattordicesima – La quattordicesima non spetta:

  • sulle pensioni di invalidità civile;
  • sulla pensione e sull’assegno sociale; sulle pensioni di guerra;
  • sulle rendite Inail; sull’Ape sociale e sui trattamenti di prepensionamento in generale (isopensione, assegno straordinario, contratto di espansione…); sull’indennizzo per commercianti;
  • sulle pensioni contrassegnate dai seguenti codici: 030 (Vobis), 031 (Iobis), 035 (Vmp), 036 (Imp), 027 (Vocred), 028 (Vocoop), 029 (Voesa), 010 (Vosped), 011 (Iosped), 012 (Sosped), 127 (Cred27), 128 (Coop28), 198 (Veso33), 199 (Veso92);
  • sulle pensioni interessate da sostituzione Stato o rivalsa Enti locali; sui trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati; sulle pensioni della ex Sportass.