MUTUI PRIMA CASA: SINO AL 30 SETTEMBRE LE DOMANDE PER IL FONDO DI GARANZIA

Fondo garanzia giovani: Cos'è, come presentare domande e requisiti richiesti - Si mutuo!La garanzia statale dell’80% della quota capitale del mutuo per l’acquisto della prima casa, riservata alle categorie prioritarie, è prorogata fino al 30 settembre 2023. Questo è quanto previsto dall’articolo 4 sexies, aggiunto al DL Omnibus n.51/2023 con uno degli emendamenti approvati dalla Camera.

Il termine per la presentazione delle domande era già stato spostato al 30 giugno con il DL Milleproroghe.

Il Fondo di garanzia per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa consente di richiedere mutui ipotecari, fino a 250.000 euro, avvalendosi delle garanzie statali per il 50% dell’importo. In seguito all’emergenza Covid -19, il Governo è intervenuto in più occasioni sulla disciplina del Fondo. Infatti, l’articolo 64 comma 3 del Dl Sostegni bis n. 73/2021, così come modificato dall’articolo 3 comma 10-bis del DL milleproroghe n.198/2022, ha previsto l’innalzamento della garanzia all’80%, per le domande presentate fino al 30 giugno 2023, per i soggetti con un ISEE non superiore a 40.000 euro che rientrano nelle categorie prioritarie, ossia:

  • giovani coppie dove almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni;
  • nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
  • conduttori di alloggi di proprietà degli IACP, comunque denominati;
  • giovani di età inferiore ai 36 anni.

A tali categorie è riconosciuta la priorità nell’accesso al beneficio del Fondo e l’applicazione di un tasso effettivo globale (TEG) non superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’Economie e delle Finanze.

Inoltre il DL Aiuti ter è intervenuto sul Fondo di garanzia per la prima casa prevedendo che la garanzia massima dell’80% sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie possa essere concessa anche quando il Tasso Effettivo Globale (TEG) sia superiore al Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), nel rispetto di determinate condizioni. In particolare, è stato stabilito che il TEG può superare il TEGM nella misura massima pari al differenziale tra la media del tasso Interest Rate Swap a 10 anni calcolata nel mese precedente al mese di erogazione e la medesima media calcolata nel trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore.

Tale disposizione si applica in caso di differenziale positivo.

Requisiti di accesso: si ricorda che per l’accesso al Fondo l’immobile ad uso abitativo:

  • deve essere ubicato nel territorio nazionale
  • non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici)
  • non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 1072/1969.