L’elevata tassazione delle auto aziendali è alla base della diffusione delle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti e dei rimborsi chilometrici.
In primo luogo, la deducibilità dei componenti negativi relativi alle auto date in uso promiscuo ai dipendenti (cioè per uso sia aziendale che personale) sale dal 20% al 70% e non operano i plafond previsti per acquisto, noleggio o leasing delle vetture.
La deduzione potenziata al 70% si applica se l’auto è data in uso al dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta (in cas
o di acquisto in corso d’anno si opera il ragguaglio), mentre è preclusa se l’utilizzo avviene da parte di un percettore di reddito assimilato (come l’amministratore).
Per il dipendente l’auto costituisce un fringe benefit imponibile ai fini Irpef e dei contributi sociali, sulla base di una percorrenza convenzionale pari a 15.000 Km (valori Aci) a cui si applica, per immatricolazioni o assegnazioni dal 1° luglio 2020, una percentuale variabile in funzione delle emissioni inquinanti: da un minimo del 25% (per emissioni di CO2 fino a 60 gr/km) a un massimo del 60% (oltre 190 gr di CO2).
La detraibilità Iva resta ferma al 40%, ma è prevista la possibilità di detrazione integrale dell’imposta se viene fatturato al dipendente un corrispettivo (imponibile Iva) per l’utilizzo del veicolo per scopi privati (risoluzione 6/Dpf/2008) da calcolare al valore normale, ovvero in misura almeno pari al costo determinato sulla base della percorrenza convenzionale di 15.000 km a cui applicare la percentuale graduata in funzione delle emissioni di CO2.
Molto diffusa è anche la prassi di riconoscere un rimborso chilometrico al dipendente (ma anche al collaboratore e amministratore) che usa un veicolo proprio: oltre a sollevare impresa (e professionista) dai costi del parco auto, limitando l’esborso alle trasferte effettivamente inerenti all’attività, c’è il vantaggio
della piena deducibilità fiscale ai fini Ires/Irpef (ma non Irap) a fronte di un importo non imponibile in capo al dipendente/amministratore, purché si tratti di trasferte aziendali fuori dal Comune sede di lavoro (articolo 51, comma 5, del Tuir)
La deducibilità è limitata alle tariffe Aci previste per veicoli a benzina e diesel rispettivamente fino a 17 e 20 cavalli fiscali; per le auto elettriche non è invece previsto un limite di potenza massima, per cui dovrebbe operare la piena deducibilità anche per le vetture più potenti.
Nel caso vengano corrisposti al dipendente/amministratore rimborsi chilometrici eccedenti i limiti previsti dall’Aci (che sono aggiornati semestralmente e variano in funzione del modello di vettura, alimentazione e km percorsi), l’importo eccedente costituirà reddito imponibile in capo al dipendente.