La Cassa forense ha deliberato ieri la modifica delle modalità di calcolo delle pensioni degli avvocati con il passaggio al sistema contributivo, a partire dal 2024. Aumentano le aliquote del contributo soggettivo, diminuiscono i minimi dovuti.
Ci sono ovviamente eccezioni, correttivi e procedure di passaggio graduali per garantire la sostenibilità a lungo termine e favorire i giovani.
Vediamo di seguito i punti principali della riforma.
Il Comitato dei delegati di Cassa forense ha approvato una riforma della previdenza forense per far fronte alle previsioni emerse dall’ultimo bilancio tecnico a 30 anni che evidenziano problemi di sostenibilità finanziaria per i cambiamenti della demografia della professione.
La riforma è stata preparata con due anni di studio di una commissione apposita che invierà il nuovo regolamento unitamente alla relazione tecnico attuariale ai Ministeri Vigilanti per l’approvazione.
In estrema sintesi la riforma prevede che
- Ai futuri iscritti si applicherà il sistema di calcolo contributivo delle prestazioni in modo integrale.
- Per gli avvocati con anzianità di iscrizione inferiore a 18 anni al 31/12/2023 si applicherà un sistema di calcolo “misto”, equivalente al contributivo pro-rata (retributivo per gli anni priima della riforma e contributivo per gli anni successivi).
- Per gli avvocati già iscritti, con un’anzianità di almeno 18 anni al 31/12/2023, continuerà ad applicarsi l’attuale sistema retributivo, con modifica del coefficiente di rendimento da 1,40% a 1,30%, solo per gli anni successivi alla riforma.
- L’aliquota per il calcolo del contributo soggettivo verrà gradualmente innalzata di due punti
- 16% dal 2024 e
- 17% dal 2026
- il contributo soggettivo minimo verrà ridotto da circa 3.000 euro attuali a 2.200 euro per favorire la fascia più debole dell’Avvocatura: fino
- ad un reddito di € 17.324 si avrà una riduzione della contribuzione.
- Per i primi quattro anni di iscrizione la contribuzione soggettiva sarà direttamente proporzionale al reddito professionale senza obbligo di contributo minimo. Dal quinto all’ottavo anno, il minimo soggettivo sarà ridotto al 50% (€ 1.100).
- Resta possibile entro i primi 12 anni di iscrizione, su base volontaria, di integrare i minimali non versati.
- L’aliquota per la contribuzione modulare volontaria viene elevata dal 10 al 15% per dar modo di integrare il montante contributivo per il calcolo della quota modulare di pensione, mantenendo gli attuali benefici fiscali.
- Innalzamento dal 7.5% al 10% dell’aliquota del contributo soggettivo dovuto dai pensionati che proseguano nell’attività professionale. A fronte di ciò i pensionati potranno contare su periodici aumenti della pensione legati alla quota di contributi versata a titolo di solidarietà.
- Per gli iscritti dal 2024 le pensioni di vecchiaia anzianita anticipata verranno riunificati, in pensione di vecchiaia con calcolo interamente contributivo e con requisiti più favorevoli (20 anni di anzianità contributiva).
- Le prestazioni per i nuovi iscritti restano garantite grazie a un meccanismo di calcolo che aggiunge al montante contributivo un punto percentuale di quanto versato a titolo di contributo integrativo.
- Per maternità, adozione e paternità è previsto in sede di pensionamento, il riconoscimento del coefficiente di trasformazione aumentato di un anno rispetto all’effettiva età anagrafica.
- L’integrazione al minimo della pensione, riservata a chi a versato solo il contributo minimo, sarà gradualmente rimodulata sino a € 9.000 annui.
L’entrata in vigore del nuovo Regolamento della Previdenza è prevista, dopo l’approvazione Ministeriale, per il 1°/1/2024.