TRASFERIMENTO POSIZIONE AD ALTRA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

L’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per un’operazione sempre più frequente.
Non è infrequente il caso di un lavoratore, iscritto a una forma pensionistica complementare, che richieda, in modo espresso, di trasferire tutta la propria posizione individuale accumulata, mediante versamento di contributi e TFR, ad altro fondo di previdenza complementare. Come è noto, infatti, la sussistenza di una pluralità di forme pensionistiche di carattere collettivo con aree di destinatari parzialmente coincidenti si traduce, in sostanza, in una pluralità di offerte che vengono prospettate ai lavoratori, i quali, nell’ambito del principio della libertà di adesione, hanno facoltà di esercitare l’opzione di scelta tra i diversi fondi ad ambito definito, tutti riferiti al rapporto di lavoro di cui sono parte. In conseguenza di ciò, come si è espressa la COVIP, è facoltà dell’aderente trasferire tutta la propria posizione individuale ad altro fondo.
La descritta situazione potrebbe avvenire anche nelle ipotesi in cui un Fondo venisse cancellato dall’Albo dei fondi pensioni tenuti dalla COVIP dopo aver trasferito tutte le posizioni individuali comprese l’attivo residuo. In tale ipotesi, ci si interroga se il nuovo Fondo sia titolato e tenuto all’autoliquidazione e al versamento dell’imposta sostitutiva come previsto dall’art. 17 D. Lgs. 252/2005: nello specifico, la ritenuta del 20% applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta.

L’Agenzia delle Entrate, con risposta 21.04.2021, n. 275, fornisce la soluzione del problema. I tecnici dell’Agenzia ricordano che, in relazione ai redditi erogati e alle ritenute operate, il fondo pensione è tenuto a rilasciare la Certificazione Unica e a presentare la dichiarazione dei sostituti e degli intermediari (modello 770) e che, quindi, in caso di operazioni straordinarie, come nell’ipotesi di estinzione del fondo precedente con incorporazione nel nuovo soggetto, è prevista la necessità di un corretto adempimento degli obblighi fiscali da parte dei sostituti che si sono succeduti nel periodo di imposta; pertanto, è necessaria una gestione unitaria degli adempimenti tipici del sostituto di imposta.
In sintesi, chi succede nei precedenti rapporti è tenuto a presentare la Certificazione Unica che deve essere comprensiva anche dei dati relativi al periodo dell’anno in cui il soggetto estinto ha operato. Da ciò ne consegue che il nuovo Fondo è tenuto all’autoliquidazione e al versamento dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 17 D.Lgs. 5.12.2005, n. 252, ove dovuta sul risultato di gestione dell’anno e sugli importi corrisposti dal fondo di previdenza complementare estinto agli iscritti a titolo di garanzia del risultato, in quanto forma pensionistica trasferitaria delle posizioni degli iscritti.
Si ritiene che la posizione espressa dall’Agenzia con il recente interpello sia condivisibile, in quanto rispecchia il comportamento che deve tenere qualsiasi sostituto di imposta in situazioni analoghe.