Assegno temporaneo, domanda entro il 30.09.2021 per gli arretrati

Come fruire di tutte le mensilità messe a disposizione, che vanno dal mese di luglio al mese di dicembre 2021.

Solo presentando domanda per beneficiare dell’assegno unico temporaneo entro il 30.09.2021 vengono corrisposte anche le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio e fino al mese di dicembre 2021; dal 1.10.2021, infatti, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.
Si segnala che tutte le informazioni utili per questa agevolazione si possono trovare su una pagina internet creata dall’Inps e dedicata all’assegno temporaneo: https://assegnotemporaneo.com.

L’assegno unico temporaneo è stato introdotto dal D.L. 79/2021, viene erogato mediante accredito su rapporti di conto dotati di IBAN, area SEPA, intestati al richiedente e abilitati a ricevere bonifici (conto corrente, libretto di risparmio, carta prepagata) oppure mediante bonifico domiciliato al richiedente presso lo sportello postale o, infine, mediante accr

edito sulla carta di cui all’art. 5, D.L. 4/2019, per i nuclei beneficiari di reddito di cittadinanza.

L’assegno viene erogato in funzione del numero dei figli e l’importo è diverso a seconda che nel nucleo ci siano fino a 2 figli minori o almeno 3 figli minori. In quest’ultimo caso, con un ISEE inferiore a 7.000 euro, l’importo è maggiorato del 30% (653 euro con 3 figli, dunque 217,75 a figlio), 871 euro con 4 figli; e 1.179 euro con 5 o più figli. L’importo spetta i

n misura piena per ISEE fino a 7.000 euro (167,50 euro per ciascun figlio, ossia 217,80 in caso di nuclei numerosi, con almeno 3 figli); con ISEE superiori (fino a un massimo di 50.000 euro) l’mporto diminuisce fino ad arrivare ad un minimo di 30 euro (o 40 euro per i nuclei numerosi) per un ISEE da 40.000 a 50.000 euro .

Nella pagina dedicata si trovano le FAQ dove, in particolare, viene chiarito che se non si hanno i requisiti per ottenere l’assegno per nucleo familiare ma invece si possiedono quelli per l’assegno temporaneo, è possibile presentare domanda per quest’ultimo. I requisiti per l’agevolazione in oggetto sono:

  • essere in possesso di un ISEE in corso di validità di massimo 50.000 euro;
  • essere cittadino italiano o UE o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o essere cittadino di uno Stato non appartenente alla UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domi
  • ciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del 18° anno d’età;
  • essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, o essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

La domanda può essere presentata dallo scorso 1.07.2021 e fino al prossimo 31.12.2021 attraverso i seguenti canali:

  • sito Inps, inserendo le proprie credenziali (PIN, o SPID o CIE 3.0 o CNS);
  • contact center integrato (numero verde 803164 o 06164164);
  • istituti di patronato.

L’assegno non concorre alla formazione del reddito.