Assegno temporaneo per figli minori: proroga dei termini per la richiesta degli arretrati

Importanti novità in arrivo per l’assegno temporaneo per figli minori a carico. Con decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri è stato rinviato, dal 30 settembre al 31 ottobre 2021, il termine per proporre domanda all’INPS senza perdere gli arretrati. Nella platea dei potenziali beneficiari rientrano i lavoratori autonomi, coltivatori diretti, disoccupati e incapienti che fino a questa estate non godevano di alcun sostegno per i figli minori. La richiesta va inoltrata una sola volta per ciascun figlio minore. Il pagamento è effettuato al genitore richiedente che convive con il minore.

Il Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2021 ha dato il via libera al decreto che proroga di un mese i termini in scadenza dell’assegno temporaneo per figli minori.
L’aiuto “ponte” è stato introdotto originariamente per raggiungere la platea di esclusi dall’assegno ordinario, in attesa dell’entrata in vigore dell’assegno unico prevista per gennaio 2022.
La nota di aggiornamento al Def 2021 delinea un panorama che fa ben sperare, secondo quanto si legge nella bozza del documento, il sentiero programmatico “per il triennio 2022-2024 consentirà di coprire le esigenze per le ‘politiche invariate’ e il rinnovo di svariate misure di rilievo economico e sociale, fra cui quelle relative al sistema sanitario, al Fondo di Garanzia per le PMI, all’efficientamento energetico degli edifici e agli investimenti innovativi. Si interverrà sugli ammortizzatori sociali e sull’alleggerimento del carico fiscale. L’assegno unico universale per i figli verrà messo a regime”.
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La Nadef, discussa ieri in Consiglio dei Ministri è stata, pertanto, accompagnata da un decreto legge che, in buona sostanza, si concentra sulle concessioni di alcune proroghe che coinvolgono, oltre all’assegno temporaneo, i termini in scadenza del referendum, e dei versamenti IRAP.

Domande retroattive: proroga della scadenza al 31 ottobre

Il provvedimento in commento concede, all’art. 2, il rinvio dei termini dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 per proporre domanda all’INPS senza, tuttavia, perdere gli arretrati di luglio e agosto.
Il meccanismo prevede che la decorrenza della misura scatti dal mese di presentazione della domanda, ma se l’istanza viene inoltrata entro il 31 ottobre (a fronte della proroga), il richiedente acquisisce il diritto a ricevere non solo le mensilità da settembre a dicembre, ma anche quelle arretrate di luglio e agosto.

Cosa è l’assegno temporaneo

L’assegno è una misura temporanea, introdotta dal decreto 79/2021, che riguarda il periodo luglio – dicembre.
Il contributo temporaneo coinvolge 1,8 milioni di nuclei familiari con oltre 2,5 milioni di figli e conta 167,5 euro per ogni figlio con un aumento del 30% a partire dal terzo figlio in presenza di ISEE inferiore a 7.000 euro. Nella platea dei potenziali beneficiari rientrano i lavoratori autonomicoltivatori direttidisoccupati e incapienti che fino a questa estate non godevano di alcun sostegno per i figli minori.
L’assegno è compatibile oltre che con il Reddito di cittadinanza con le attuali misure assistenziali a sostegno della famiglia. I beneficiari del reddito di cittadinanza (Rdc) ne ricevono direttamente la quota loro spettante senza obbligo di presentare alcuna specifica domanda. In questo caso l’assegno temporaneo viene calcolato sottraendo dall’importo teorico la quota di Rdc relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare.
Il richiedente l’assegno temporaneo deve essere cittadino italiano o titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso di lavoro almeno semestrale.

Le ragioni della proroga

Le aspettative, rispetto al numero di domande per l’assegno temporaneo per i figli minori con il diritto agli arretrati ricevute dall’INPS, sono state in parte deluse: le richieste finora pervenute sono, infatti, meno di 500mila, poco più di un quarto della platea che ne avrebbe, invece, potenzialmente diritto.
La ragione potrebbe essere legata, per alcune famiglie, al basso importo che potrebbero percepire a fronte di un ISEE vicino alla soglia limite dei 50.000 euro. In questi casi il contributo diventa, in effetti, davvero minimo: soli 30 euro per un figlio minore nel caso di ISEE oltre i 40mila euro.
Dall’analisi dei dati emerge, infatti, che oltre il 50% delle domande pervenute all’INPS è pervenuto da nuclei familiari con ISEE inferiore a 10mila euro; il 21% circa da nuclei con ISEE compreso tra 10mila e 20mila euro; il 9% tra 20mila e 30mila; il 4% tra 30 e 40mila e solo l’1,5% oltre i 40mila euro. A fronte di 793mila assegni per minori richiesti (riferiti alle 472mila domande pervenute) e al netto dei rigetti e delle rinunce, ad oggi, sono stati erogati oltre il 55% degli assegni (312mila), e il rimanente 35% è stato autorizzato ed andrà in pagamento, secondo quanto afferma l’INPS, nei prossimi giorni.
Particolarmente enigmatico è il dato afferente le domande di assegno temporaneo respinte: 155mila rifiuti riguardano nuclei in cui, secondo l’istituto, ci sarebbe un genitore titolare di rapporto di lavoro dipendente e che quindi avrebbe diritto a chiedere gli assegni familiari “ordinari”. A seguito però delle numerose segnalazioni, l’INPS ha avviato una ulteriore revisione di questi dinieghi ed in questo vasto bacino di oltre 150mila rigetti parrebbe siano ricaduti anche gli stagionali, i lavoratori temporanei e i percettori di Reddito di cittadinanza che, come noto, percepiscono il contributo per altro canale.

Come presentare la domanda

La domanda di assegno temporaneo dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2021.
L’istanza dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali: portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito Inps, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS)Contact Center Integrato o attraverso gli Istituti di patronato.

Come viene erogato

L’assegno temporaneo è pagato mensilmente dall’INPS con le seguenti modalità: accredito su conto corrente; bonifico domiciliato presso l’ufficio postale; carta di pagamento con IBAN; libretto postale intestato al richiedente.
Il pagamento è effettuato al genitore richiedente che convive con il minore. Nell’ipotesi di genitori separati legalmente ed effettivamente o divorziati con affido condiviso disposto con provvedimento del giudice ai sensi della legge n. 54/2006, l’assegno può essere diviso al 50% tra i due genitori. A tal riguardo, l’altro genitore dovrà procedere al completamento della domanda per indicare l’opzione scelta.