Dismissione del PIN INPS dal 1° ottobre ma solo per i cittadini

Addio al PIN INPS, ma non per aziende e professionisti. Dal 1° ottobre 2021 ai servizi online si potrà accedere solo con SPID (il Sistema pubblico d’identità digitale), Carta d’identità elettronica (Cie) o la Carta nazionale dei servizi (Cns). Il passaggio ai nuovi sistemi di autenticazione non riguarda per le imprese e professionisti per i quali l’obbligo è slittato su richiesta di proroga del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro. Il D.L. Infrastrutture ha subordinato infatti la transizione all’emanazione di uno o più decreti, ad oggi non ancora pubblicati. La proroga è temporanea ed eccezionale e non potrà estendersi oltre il 2021.

Dall’Istituto, si legge nel messaggio di risposta, dal 30 settembre procederà alla dismissione definitiva dei PIN, «adeguando il proprio sistema di identificazione digitale e conservando i restanti sottosistemi di profilazione e delega a garanzia della piena fruibilità dei servizi». Ma non per quei PIN cui sono collegati profili per l’accesso ai servizi dedicati alle aziende e ai loro intermediari.prossimo 1° ottobre l’accesso ai servizi telematici di INPS e INAIL sarà consentito esclusivamente con lo SPID, il Sistema pubblico d’identità digitale, ma con una eccezione. L’INPS, si legge nella nota dei Consulenti del lavoro del 29 settembre scorso, ha infatti accolto, la richiesta di proroga per l’accesso ai servizi dedicati alle aziende e ai loro intermediari presentata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro aveva infatti chiesto all’INPS una proroga della scadenza anche per ragioni giuridiche.
In alternativa allo SPID gli unici canali che consentono l’accesso per i cittadini sono la Carta d’identità elettronica (Cie) o la Carta nazionale dei servizi (Cns).
Vanno in soffitta, dunque, gli accessi mediante codice fiscale (per l’INPS) o nome utente (per l’INAIL) e PIN, ma non per professionisti ed imprese, per i quali l’obbligo slitta.

Transizione per l’INAIL

Se per l’INPS il nuovo obbligo si traduce effettivamente in una novità (fino al 30 settembre l’accesso con lo SPID ed altri sistemi alternativi era opzionale e quindi non obbligatorio), per l’INAIL in realtà si tratta del completamento di una fase già avviata nei mesi scorsi.
Tale fase, esplicitata nella circolare n. 36 del 19 ottobre 2020, ha previsto una gradualità di avviamento dell’obbligo di utilizzo dei nuovi strumenti per l’accesso ai servizi telematici dell’INAIL
Dal 1° dicembre 2020, infatti, l’obbligo ha riguardato gli istituti di patronato, compresi i patronati zonali delegati dai patronati nazionali, e di assistenza sociale, i consulenti del lavoro e i soggetti registrata i in specifici gruppi e profili.
Dal 28 febbraio 2021 non sono state più rilasciate nuove credenziali a nessuna categoria di utenti e pertanto per costoro l’accesso era già previsto esclusivamente con SPID, CIE o CIES.
Dal 1° marzo 2021 l’obbligo è stato esteso agli utenti registrati nel profilo Amministrazioni statali in gestione per conto dello Stato.
Dal prossimo 1° ottobre, infine, il completamento del piano di transizione.

Transizione per l’INPS

Per l’INPS, invece, fino al 30 settembre – come anticipato – l’accesso è ancora consentito con il codice fiscale ed il PIN, anche se i nuovi canali sono da tempo utilizzabili quale modalità alternativa.
L’istituto ha chiarito le regole sulla dismissione del PIN INPS con le circolari n. 87/2020, n. 95 del 2 luglio 2021, n. 127 del 12 agosto 2021 ed il messagio n. 2926 del 25 agosto 2021, evidenziando altresì le ipotesi in cui, il cittadino che sia impossibilità ad utilizzare in autonomia i servizi telematici, può delegare un’altra persona di sua fiducia all’esercizio dei propri diritti nei confronti dell’istituto.
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Criticità per imprese e professionisti

Ricordiamo che il nuovo obbligo fa parte del processo di passaggio verso i nuovi strumenti di autenticazione previsti dal D.Lgs. n. 82/2015 – Codice dell’Amministrazione Digitale. Tale modalità, resa obbligatoria nell’ambito delle misure per la semplificazione e l’innovazione digitale prevista dal D.L. n. 77/2020, consente l’accesso a tutti i portali e servizi telematici della pubblica amministrazione con un unico strumento dotato di maggiori garanzie in termini di sicurezza e privacy; d’altro canto, tuttavia, sul piano operativo, tali modalità determinano non poche criticità per i grandi utenti.
Si tratta cioè di professionisti ed altri soggetti che accedono ai servizi non quali cittadini interessati alla loro specifica pratica, ma che per svolgono la loro attività e servizi per un gran numero di utenti e quindi facenti parte di strutture in cui operano diversi soggetti.
La questione è stata posta in più occasioni soprattutto dai consulenti del lavoro.
Da ultimo, come si diceva, il 28 settembre scorso il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro ha inviato una richiesta al Direttore generale INPS per chiedere una proroga finalizzata a consentire anche dopo il 30 settembre l’accesso da parte degli intermediari.
La richiesta prende le mosse dall’intervenuta entrata in vigore del D.L. Infrastrutture (decreto legge 10 settembre 2021, n. 121).
Tale provvedimento ha introdotto il comma 3-bis all’articolo 66-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, disponendo che “fatto salvo quanto previsto dal comma 2-nonies, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID e la carta di identità elettronica ai fini dell’identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione è stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la Carta Nazionale dei servizi per consentire l’accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete, nonché la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere b) e c) utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la carta Nazionale dei servizi ai fini dell’identificazione degli utenti dei propri servizi on-line.”
Secondo i consulenti del lavoro, posto che l’accesso ai servizi on line di rispettiva competenza mediante PIN con tutti i profili, fino al 30 settembre 2021, deriva dall’attuazione dall’articolo 24, comma 4, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, occorre procedere alla comparazione di tale disposizione con quella da ultima introdotta dal richiamato D.L. n. 121/2021.

Credenziali: data del 30 settembre solo per i cittadini

Orbene, dall’analisi comparativa dei testi riportati – si legge nella lettera dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro – è ragionevole ritenere che il legislatore abbia posto la data limite del 30 settembre 2021 con riferimento alle credenziali dedicate ai “cittadini”, vincolando, viceversa, con riferimento alle imprese ed ai professionisti, la decorrenza dell’utilizzo esclusivo delle identità digitali SPID, della carta di identità elettronica e della Carta Nazionale dei servizi, secondo quanto stabilito da uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, ad oggi non ancora emanati.
L’interpretazione di cui sopra evita un contrasto tra norme altrimenti evidente e pare peraltro coerente con i principi di specialità e di successione delle norme nel tempo, tenuto conto che il criterio generale (relativo ai “cittadini” in generale) è stato posto con il D.L. del 16 luglio 2020 ed il criterio più specifico, relativo a imprese e professionisti, con il D.L, posteriore nel tempo, del 10 settembre 2021.
Oltre a tali profili giuridici, i consulenti del lavoro hanno supportato la richiesta di proroga ricordando le diverse difficoltà di natura tecnica, già ampiamente discusse e segnalate nell’ambito del tavolo congiunto INPS / Consiglio Nazionale, in particolare circa l’operatività dei subdelegati nella gestione del cassetto previdenziale e di altre funzionalità dedicate ai vari adempimenti.
In particolare, alcune istanze quali ad esempio quelle relative ai modelli Sr41, al DURC, non risultano visibili da parte del delegato se presentate dal sub-delegato e viceversa.
L’INPS ha accolto la richiesta dei Consulenti del lavoro accordando una proroga temporanea ed eccezionale che, in ogni caso, non potrà estendersi oltre il 2021. In particolare, lo slittamento riguarderà esclusivamente quei PIN cui sono collegati profili per l’accesso ai servizi dedicati alle aziende e ai loro intermediari.
Il Direttore Generale si è altresì reso immediatamente disponibile a un confronto per superare le criticità tecniche e passare all’identificazione attraverso SPID, Cie, Cns.