IL REGIME FORFETTARIO 2023

CARATTERISTICHE 

Come noto, il regime forfetario, disciplinato dall’art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014, è riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che rispettano determinati requisiti. Il regime in esame, in presenza dei requisiti, costituisce il regime naturale, applicabile anche ai soggetti già in attività.

 

Per completezza, si illustra un quadro schematico ma completo delle caratteristiche del regime forfetario.

Requisiti/adempimenti Regime forfetario
Limite ricavi/compensi € 85.000
Coefficienti di redditività 40% – 86% a seconda dell’attività
Limite costo del lavoro € 20.000
Rapporti di lavoro dipendente e assimilati Non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che esercitano l’attività prevalentemente nei confronti: (i) di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due anni precedenti; (ii) ovvero, di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a detti da- tori di lavoro tranne i casi di pratica obbligatoria
Partecipazioni Il regime forfetario in esame non può essere adottato dai soggetti che contemporaneamente all’esercizio dell’attività: (i) partecipano a società di persone, associazioni anche in partecipa- zione, imprese familiari; (ii) controllano direttamente o indirettamente S.r.l. o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attivi- tà d’impresa, arti o professioni.
Redditi di impresa e lavoro dipendente Non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente/assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR (compreso il reddito da pensione) eccedenti € 30.000. La condizione non va verificata in caso di cessazione dal rapporto di lavoro.
Detrazioni e deduzioni Il reddito prodotto in regime forfetario viene sempre considerato ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, qualora si faccia riferimento a requisiti reddituali.
Possibilità di effettuare esportazioni Sì (art. 7-sexies, D.L. n. 193/2016; tuttavia il necessario decreto attuati- vo non è stato emanato).
Incompatibilità regime con: (i) regimi speciali IVA (ii) soggetti non residenti (iii) cessione fabbricati e terreni o mezzi di trasporto nuovi
IRAP Esclusione dall’IRAP
Applicazione e detrazione IVA NO
Ritenute subite e effettuate NO
Determinazione reddito Forfetaria
Deducibilità contributi previdenziali Prioritariamente dal reddito d’impresa/lavoro autonomo
Deducibilità costo beni strumentali NO
Imposta sostitutiva 15% (5% per start-up)
Applicazione ISA, comunicazione liquidazioni periodiche IVA, esterometro NO
Fatturazione elettronica emesse Fatture emesse B2B e B2C: esonero (fino al 31 dicembre 2023) dall’obbligo di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture in modalità elettronica, qualora nel 2021 siano stati conseguiti ricavi o percepiti compensi, ragguagliati ad anno, fi- no ad € 25.000
Fatturazione elettronica ricevute Fatture ricevute (da forfetario esonerato dall’obbligo di emissione di FE): il cedente/prestatore emette fattura elettronica e la recapita allo SdI. Lo SdI, a sua volta, la depositerà nell’area riservata del contribuente dell’acquirente. Sarà compito del ce- dente/prestatore informare l’acquirente (anche mediante con- segna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica) che il documento originale è a sua disposizione nel sito web dell’Agenzia;
Fatturazione elettronica PA Fatture emesse nei confronti della PA: obbligo di fattura elettronica.

ATTENZIONE Riduzione di un anno dei termini di accertamento per i contribuenti che, ancora esonerati dall’obbligo, hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche.

Con la FAQ 22 dicembre 2022, n. 150, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’obbligo di fatturazione elettronica da parte dei contribuenti forfetari. In particolare l’Agenzia ha evidenziato che l’obbligo di fatturazione elettronica è entrato in vigore dal 1° luglio 2022, solo per i contribuenti che nell’anno 2021 hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori ad € 25.000. Pertanto, per tutti gli altri soggetti forfettari l’obbligo decorrerà dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dai ricavi/compensi conseguiti nel 2022.

NOVITÀ

La Legge di Bilancio 2023 ha apportato alcune modifiche al regime forfetario, prevedendo:
– l’aumento del limite di ricavi e dei compensi per l’accesso al regime;
– una modifica alle regole di uscita.

In particolare, l’art. 1, comma 54, Legge di Bilancio 2023, dispone che:
“All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 54, lettera a), le parole: «euro 65.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 85.000»;
b) al comma 71 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite»”.

REQUISITI DI ACCESSO: LIMITE DEI RICAVI/COMPENSI

L’art. 1, comma 54, Legge n. 190/2014, stabilisce che la possibilità di accedere nel regime forfetario (o di permanervi, se si è già nel regime) è riservata alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arte o professione che, nell’anno solare precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 65.000.

NOVITA’ – L’art. 1, comma 54, lettera a), Legge di Bilancio 2023 ha previsto l’allargamento della platea dei soggetti che possono accedere al regime forfetari, prevedendo un aumento generalizzato da € 65.000 ad € 85.000 del limite dei ricavi/compensi, a prescindere dalla tipologia di attività esercitata, per l’accesso/permanenza al regime forfetario.

I ricavi e compensi rilevanti ai fini della determinazione del limite sono:
– per gli imprenditori individuali, quelli individuati negli articoli 57 e 85, TUIR;
– per gli esercenti arti e professioni, quelli individuati nell’articolo 54, TUIR

Le condizioni di accesso vanno verificate con riferimento all’anno precedente. Il nuovo limite si applica a partire dal periodo di imposta 2023, pertanto, applicano il regime forfetario nel 2023 i contribuenti che, al ricorrere degli altri requisiti, nel 2022 non hanno superato la citata soglia.

Così come evidenziato nella relazione illustrativa al DDL, ai fini della franchigia IVA riservata ai soggetti forfetari, l’innalzamento del limite dei ricavi e dei compensi fino a € 85.000 tiene conto della Direttiva UE 2020/285 per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025

Tale Direttiva prevede che:
– gli Stati membri possono ammettere al regime di franchigia IVA i soggetti con volume di ricavi e compensi non superiore a € 85.000;
– se nel corso dell’anno il contribuente supera il limite di volume d’affari di € 100.000 il regime di franchigia cessa a partire da quel momento.
In attesa del recepimento della citata Direttiva, l’aumento del limite fino a € 85.000 è subordinato al rilascio di una specifica misura di deroga da parte dell’UE (tale richiesta è attualmente al vaglio delle competenti Autorità UE).
Il regime di franchigia IVA è stato già oggetto di autorizzazione da parte dell’UE; il regime è stato autorizzato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024 con Decisione di Esecuzione (UE) 2020/647,
per i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera € 65.000. Si evidenzia che il limite dei ricavi/compensi (dal 2023 pari ad € 85.000) è unico per tutte le attività; ciò che varia è il coefficiente di redditività, così come riportato in tabella

Tabella limiti ricavi/compensi e coefficienti di redditività
Codice attività ATECO 2007 Vecchio limite ricavi/ compensi Nuovo limite ricavi/ compensi Coefficiente redditività
Prog. Gruppo di settore
1 Industrie alimentari e delle bevande (10 – 11) 65.000 85.000 40%
2 Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 40%
3 Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande 47.81 40%
4 Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 – 47.89 54%
5 Costruzioni e attività immobiliari (41 – 42 – 43) – (68) 86%
6 Intermediari del commercio 46.1 62%
7 Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55 – 56) 40%
8 Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) 78%
9 Altre attività economiche (01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 –32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) 67%

ESEMPIO: Un commerciante al dettaglio di frutta e verdura, con codice attività il Codice ATECO 47.21.01, nel 2022, già in regime forfetario, ha realizzato ricavi per € 75.000.
Con il nuovo limite, pari ad € 85.000 il contribuente può continuare, anche nel 2023, ad adottare il regime forfetario.

ESERCIZIO DI PIU’ ATTIVITA’

In caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici Ateco, si assume la somma dei ricavi/compensi relativi alle diverse attivà

RICAVI/COMPENSI PER MIGLIORAMENTO ISA

Ai sensi dell’articolo 1, comma 55, lettera a), Legge n. 190/2014, non rilevano ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l’accesso al regime, gli ulteriori componenti positivi (“adeguamento”), indicati in dichiarazione, per “migliorare” il proprio profilo di affidabilità e per accedere al regime premiale, nonché ai fini IRAP/IVA, ex art. 9-bis, comma 9, D.L. n. 50/2017.
ATTENZIONE: Il problema non riguarda, naturalmente, i contribuenti che nell’anno precedente applicavano il regime dei minimi o quello forfetario. In tal caso, infatti, per tali soggetti gli ISA non trovano applicazione.
A tal proposito, infatti, si evidenzia che ai sensi del Decreto MEF 23 marzo 2018, gli ISA non si applicano nei confronti dei contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato o del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.

INDIVIDUAZIONE DEI RICAVI/COMPENSI: CASSA O COMPETENZA

Con Circolare 4 aprile 2016, n. 6 è stato chiarito che per la verifica dell’eventuale superamento del limite, si deve tener conto del regime contabile applicato nell’anno di riferimento. In altre parole, coloro che hanno operato in contabilità ordinaria devono calcolare l’ammontare dei ricavi conseguiti applicando il criterio di competenza, mentre chi, ad esempio, ha applicato il regime fiscale di vantaggio, o la contabilità semplificata, deve utilizzare il criterio di cassa.

RAGGUAGLIO DEI RICAVI

In caso di esercizio dell’attività per periodi inferiori all’anno, i ricavi conseguiti e/o i compensi percepiti vanno ragguagliati ad anno e confrontati con il nuovo limite di € 85.000. Tale situazione interessa principalmente i contribuenti che hanno iniziato l’attività in corso d’anno ed intendono adottare nel periodo d’imposta successivo il regime agevolato.

DIRITTI D’AUTORE

L’Agenzia delle Entrate, con Circolare 10 aprile 2019, n. 9, ha precisato che i proventi conseguiti a titolo di diritti d’autore devono includersi nel calcolo della soglia che, così come modificata dalla Legge di Bilancio 2023, è adesso fissata in € 85.000.

INDENNITA’ DI MATERNITA’

Nel corso di un incontro con la stampa specializzata ad inizio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’indennità di maternità non va considerata al fine della verifica del limite di ricavi per l’accesso o la permanenza nel regime. Tale importo, infatti, non costituisce ricavo o compenso e non deve essere sommata ai ricavi e ai compensi, derivanti dalle diverse attività esercitate. Peraltro si tratta della riproposizione di un chiarimento già fornito, con la Circolare 30 maggio 2012, n. 17, in relazione ai contribuenti minimi.

REQUISITI DI ACCESSO: SPESE PER L’IMPIEGO DEI LAVORATORI

La seconda condizione per poter aderire e permanere nel regime, è individuata nell’art. 1, comma 54, lett. b), Legge n. 190/2014.
Tale condizione prevede, per l’accesso al regime forfetario, un limite alle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio (da parte dell’imprenditore o lavoratore autonomo) fissato ad un importo pari a € 20.000 lordi annui. Pertanto, per l’accesso al regime forfetario, deve essere verificato che nell’anno precedente sia rispettato il limite di € 20.000 relativamente a spese per:
– lavoratori dipendenti;
– lavoro accessorio di cui all’articolo 70, D.Lgs. n. 276/2003 (voucher); considerato che tale disposizione è abrogata è da ritenere che di fatto tale previsione non trovi applicazione;
– collaboratori coordinati e continuativi o collaboratori a progetto, ossia soggetti titolari di redditi di cui all’art. 50, comma 1, lett. c) e c)-bis, TUIR;
– spese per prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore medesimo o dai suoi familiari, di cui all’art. 60, TUIR, ossia prestazioni non ammesse in deduzione ai fini reddituali;
– compensi corrisposti ad associati in partecipazione con apporto di esclusivo lavoro, titolari di redditi di cui all’art. 53, comma 2, lett. c), TUIR.
ATTENZIONE: Nel computo del limite di € 20.000 vanno inclusi sia il costo per la retribuzione, sia quello per gli oneri sociali e i contributi assistenziali (INPS e INAIL).
Si ritiene che non concorrano alla formazione del limite di € 20.000 i compensi erogati per lavoro autonomo occasionale compresi quelli per lavoro occasionale disciplinato dall’art. 54-bis, D.L. n. 50/2017 (nuovi voucher)

CAUSE DI ESCLUSIONE

Nell’art. 1, comma 57, Legge n. 190/2014 sono individuate le fattispecie di esclusione (cause ostative) dall’applicazione del regime forfetario.
Si tratta di ipotesi di incompatibilità tra regime forfetario e particolari situazioni, che riprendono in parte quelle previste per il regime dei minimi elencate all’articolo 1, comma 99, Legge
n. 244/2007.

In particolare, non possono applicare il regime forfetario i contribuenti che:
a) si avvalgono di regimi speciali IVA;
b) non sono residenti nel territorio dello Stato, salvo i casi previsti dalla normativa UE;
c) effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di immobili ex art. 10, n. 8, D.P.R. n. 633/1972
e di mezzi di trasporto nuovi ex art. 53, comma 1, D.L. n. 331/1993;
d) partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ex art. 5 TUIR; o controllano direttamente o indirettamente S.r.l. o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

In merito alle società di persone, la causa ostativa non opera:
– qualora il soggetto, nell’anno precedente (entro il 31.12) a quello di applicazione del regime forfetario, provveda preventivamente a rimuoverla;
– quando, in corso d’anno, il soggetto forfetario eredita una partecipazione a condizione che la stessa sia ceduta entro la fine dell’anno (31.12). È equiparata alla partecipazione in società di persone (anche nella forma di sdf), la partecipazione in un’associazione tra professionisti e nell’azienda coniugale.

Si evidenzia, infine, che:
– rileva il possesso di partecipazioni a titolo di nuda proprietà;
– non costituisce causa ostativa la partecipazione in una società semplice, salvo il caso in cui la stessa produca reddito di lavoro autonomo o di impresa.

ATTENZIONE: affinché operi la causa ostativa è necessario il verificarsi di entrambe le condizioni, vale a dire:
– controllo diretto o indiretto della S.r.l. o associazione in partecipazione;
– esercizio da parte delle stesse di attività direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’imprenditore / lavoratore autonomo.In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera ed il soggetto può adottare ovvero continuare ad applicare il regime forfettario.

d-bis) svolgono attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta; sono esclusi i casi di soggetti che iniziano una nuova attività dopo il periodo di praticantato obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
d-ter) nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ex artt. 49 e 50, TUIR, eccedenti l’importo di € 30.000. La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. d-bis) del citato comma 57