DECRETO SOSTEGNI – BLOCCO LICENZIAMENTI

Al comma 9 viene confermato il blocco generalizzato dei licenziamenti individuali e collettivi:
• fino al 30 giugno 2021, per i lavoratori delle aziende che dispongono di CIG ordinaria e CIG straordinaria;
• fino al 31 ottobre 2021, per i lavoratori delle aziende coperte da strumenti in deroga.
Il divieto di licenziamento non si applica:
• nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa;
• dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività;
• nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile;
• nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.
A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all’art. 1 del D.lgs. n. 22/2015. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.