BONUS BABY-SITTING 2021 NON PER NONNI E ZII

Vengono esclusi dal bonus baby-sitting 2021, quali prestatori, i nonni e gli zii, in generale tutti i parenti e gli affini entro il terzo grado. Questo è uno, tra gli altri chiarimenti, emersi dalla circolare Inps 14.04.2021, n. 58.
Il bonus baby-sitting di quest’anno presenta maglie molto più strette rispetto a quello dell’anno scorso, a partire dagli eventi per fruirne, ossia in caso di infezione da Covid-19 del figlio, di quarantena del figlio disposta dall’ASL a seguito di contatto ovunque avvenuto (anche non a scuola) o di sospensione dell’attività didattica in presenza. A tal riguardo nella domanda si deve indicare il nome dell’istituto, il codice meccanografico, la partita Iva, la tipologia di scuola e la classe frequentata. Poi venendo ai prestatori, al contrario dell’anno scorso, ove molti nonni avevano fruito di questa remunerazione, quest’anno è stato specificato che sono esclusi tutti i parenti e gli affini entro il terzo grado, pertanto, i nonni, gli zii, i bisnonni, i cognati, i suoceri, nuora e genero e viene specificato (sempre nella circ. 58/2021) che al momento dell’inserimento della prestazione, l’utilizzatore dovrà rendere una dichiarazione dell’inesistenza del rapporto suddetto col prestatore.
Restano esclusi dalla possibilità di fare da baby sitter anche i pensionati percettori di trattamento previdenziale c.d. quota 100 o ai pensionati c.d. precoci.
Invece possono essere impiegati i soggetti con cui l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o Co.Co.Co.

Le prestazioni devono essere svolte dallo scorso 1.01.2021 e fino al prossimo 30.06.2021 e dovranno essere rendicontate, ossia comunicate sulla piattaforma dal genitore richiedente, entro il 30.09.2021. Le date dovranno coincidere con le date degli eventi sopra riportati.
Il bonus spetta nel limite massimo di 100 euro settimanali, quindi in caso di più figli va presentata una domanda per ciascuno di essi, ma entro il limite totale di 100 euro a settimana.

Viene poi detto che il requisito di convivenza col figlio viene verificato sulla base delle risultanze dell’Anagrafe e il bonus è riconosciuto anche ai minori di 14 anni (ma si intende quindi non di più…) affetti da disabilità grave accertata (da L. 104/1992) iscritti a una scuola di ogni ordine e grado con sospensione dell’attività didattica in presenza o centri diurni assistenziali per cui sia stata disposta la chiusura.

Infine, l’iscrizione previdenziale del genitore, che consente l’accesso, si ricorda essere: la Gestione Separata Inps (si specifica sia come parasubordinato, per esempio l’amministratore, sia come libero professionista – c.d. “scassato”), gli iscritti alla Gestione speciale Inps AGO, gli iscritti a casse professionali autonome e poi il personale del comparto sicurezza, difesa, soccorso e i dipendenti del settore sanitario. I soggetti appartenenti alle categorie interessate dal bonus non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (attiva al momento della domanda), e questo significa che in caso di contemporanea iscrizione, per esempio, come commerciante (Inps ART/COMM) e come Gestione Separata Inps (per incarico di amministratore), se entrambe le gestioni sono comprese nel beneficio, quest’ultimo viene riconosciuto per la gestione speciale autonoma (ossia ART/COMM).
Vengono esclusi dal bonus baby-sitting 2021, quali prestatori, i nonni e gli zii, in generale tutti i parenti e gli affini entro il terzo grado. Questo è uno, tra gli altri chiarimenti, emersi dalla circolare Inps 14.04.2021, n. 58.
Il bonus baby-sitting di quest’anno presenta maglie molto più strette rispetto a quello dell’anno scorso, a partire dagli eventi per fruirne, ossia in caso di infezione da Covid-19 del figlio, di quarantena del figlio disposta dall’ASL a seguito di contatto ovunque avvenuto (anche non a scuola) o di sospensione dell’attività didattica in presenza. A tal riguardo nella domanda si deve indicare il nome dell’istituto, il codice meccanografico, la partita Iva, la tipologia di scuola e la classe frequentata. Poi venendo ai prestatori, al contrario dell’anno scorso, ove molti nonni avevano fruito di questa remunerazione, quest’anno è stato specificato che sono esclusi tutti i parenti e gli affini entro il terzo grado, pertanto, i nonni, gli zii, i bisnonni, i cognati, i suoceri, nuora e genero e viene specificato (sempre nella circ. 58/2021) che al momento dell’inserimento della prestazione, l’utilizzatore dovrà rendere una dichiarazione dell’inesistenza del rapporto suddetto col prestatore.Restano esclusi dalla possibilità di fare da baby sitter anche i pensionati percettori di trattamento previdenziale c.d. quota 100 o ai pensionati c.d. precoci.Invece possono essere impiegati i soggetti con cui l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o Co.Co.Co.Le prestazioni devono essere svolte dallo scorso 1.01.2021 e fino al prossimo 30.06.2021 e dovranno essere rendicontate, ossia comunicate sulla piattaforma dal genitore richiedente, entro il 30.09.2021. Le date dovranno coincidere con le date degli eventi sopra riportati.Il bonus spetta nel limite massimo di 100 euro settimanali, quindi in caso di più figli va presentata una domanda per ciascuno di essi, ma entro il limite totale di 100 euro a settimana.Viene poi detto che il requisito di convivenza col figlio viene verificato sulla base delle risultanze dell’Anagrafe e il bonus è riconosciuto anche ai minori di 14 anni (ma si intende quindi non di più…) affetti da disabilità grave accertata (da L. 104/1992) iscritti a una scuola di ogni ordine e grado con sospensione dell’attività didattica in presenza o centri diurni assistenziali per cui sia stata disposta la chiusura.Infine, l’iscrizione previdenziale del genitore, che consente l’accesso, si ricorda essere: la Gestione Separata Inps (si specifica sia come parasubordinato, per esempio l’amministratore, sia come libero professionista – c.d. “scassato”), gli iscritti alla Gestione speciale Inps AGO, gli iscritti a casse professionali autonome e poi il personale del comparto sicurezza, difesa, soccorso e i dipendenti del settore sanitario. I soggetti appartenenti alle categorie interessate dal bonus non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (attiva al momento della domanda), e questo significa che in caso di contemporanea iscrizione, per esempio, come commerciante (Inps ART/COMM) e come Gestione Separata Inps (per incarico di amministratore), se entrambe le gestioni sono comprese nel beneficio, quest’ultimo viene riconosciuto per la gestione speciale autonoma (ossia ART/COMM).