BREXIT E COMPRAVENDITA DI BENI: LA DICITURA DA INSERIRE IN FATTURA

A partire dal 1.01.2021 le cessioni di beni non sono più operazioni intracomunitarie. Uno sguardo alle importazioni di beni, con particolare riguardo all’Inghilterra e l’Irlanda del Nord.
A partire dal 1.01.2021 le cessioni di beni non sono più operazioni intracomunitarie, bensì cessioni all’esportazione, mentre gli acquisti non sono più acquisti intracomunitari, divenendo importazioni di beni.
In pratica:

  • per le cessioni fino al 31.12.2020 effettuate da italiani nei confronti di operatori UK le relative fatture recano il riferimento normativo ex art. 41 D.L. 331/1993 (cessioni intracomunitarie, appunto);
  • da gennaio 2021, il riferimento normativo da indicare in fattura (che resta comunque “non imponibile”) è l’art. 8, c. 1, lett. a) e b) D.P.R. 633/1972.

Lo stesso dicasi per gli acquisti di beni, per cui:

  • quelli provenienti da territori britannici, fino al 31.12.2020 sono soggetti al meccanismo dell’inversione contabile ex art. 38 D.L. 331/1993;
  • a partire dal 2021, pur rimanendo soggetti al meccanismo dell’inversione contabile, entrano in Italia attraversando il limite doganale e vengono trattati come importazioni ai sensi degli artt. 67 e 68 D.P.R. 633/1972.

Per le prestazioni di servizi da e verso UK si segue la seguente impostazione:

  • dal 2021 le prestazioni di servizi rese nei confronti di operatori UK perdono la loro territorialità, e vengono fatturate ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 633/1972, indicando in fattura la dicitura “operazione di prestazione di servizi non soggetta”;
  • nel caso di prestazione ricevuta da parte di operatore UK, per il soggetto italiano resta l’obbligatorietà dell’applicazione del reverse charge, ma tramite l’emissione di autofattura (scompare l’integrazione).

Inversione contabile o reverse charge – La fuoriuscita del Regno Unito dall’Unione Europea non modifica l’impianto contabile dell’Iva. Ciò che occorre considerare dal punto di vista degli acquisti è che fino al 31.12.2020 si tratta di una inversione contabile denominata “integrazione” di operazione intracomunitaria, mentre dopo tale data si applica l’inversione contabile tramite emissione di autofattura.
Per le operazioni così dette “a cavallo”, a titolo esemplificativo, si possono considerare le situazioni di seguito riportate:

  • operazione di cessione di beni concordata e fatturata in via anticipata nel dicembre 2020, ma con l’accordo che la consegna avverrà nel gennaio 2021, si considera al pari dell’esportazione (art. 8 D.P.R. 633/1972) in quanto le parti al momento dell’accordo erano consapevoli del cambio di regime riservato all’operazione (cioè sapevano che il Regno Unito sarebbe uscito definitivamente dall’UE nel 2021);
  • per contro, nel caso di acquisto di beni dal Regno Unito concordato e fatturato nel 2020 ma il cui trasporto ha inizio nel 2021, l’operatore italiano acquirente della merce al momento del ricevimento della fattura anticipata ha applicato il reverse charge previsto per le operazioni intracomunitarie. Giungendo alla dogana italiana nel 2021, tuttavia, la merce subisce i controlli e le operazioni di sdoganamento necessari. In tal caso, si ritiene che dovrebbe essere possibile “compensare” l’Iva assolta con l’inversione contabile direttamente con quella determinata in fase di sdoganamento.

Irlanda del Nord – In base al Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, che è parte dell’Accordo di recesso, l’Irlanda del Nord, anche dal 1.01.2021, rimane soggetta alla normativa dell’UE sull’Iva relativa ai beni per evitare una frontiera fisica tra l’Irlanda e l’Irlanda del Nord.
Per quanto riguarda i servizi, invece, l’Irlanda del Nord è considerata, insieme al resto del Regno Unito, esterna all’UE. Si tratta di un regime speciale che riconosce all’Irlanda del Nord uno status particolare, in quanto rappresenta al tempo stesso parte del territorio politico e doganale UK e anche ambito territoriale in cui continuano ad applicarsi le regole europee. Per far funzionare adeguatamente il sistema Iva dell’UE, è stata approvata una Direttiva comunitaria (Dir. UE n. 2020/1756 del Consiglio del 20.11.2020) che prevede che i numeri di identificazione Iva nell’Irlanda del Nord abbiano il prefisso specifico “XI” (come ricordato anche dal comunicato stampa 15.01.2021).

Si rimanda, per i casi particolari, ai necessari approfondimenti. Vi sono infatti aspetti e fattispecie che necessitano di analisi specifica (come, ad esempio, il rimborso Iva pagata in UK, le operazioni triangolari, il regime del MOSS, l’invio merce in lavorazione, ecc.).

Fonte: https://www.tutelafiscale.it/brexit-e-compravendita-di-beni-la-dicitura-da-inserire-in-fattura/