FONDO PERDUTO: PERCHÉ PENALIZZARE LE PARTITE IVA APERTE NEL 2019?

Le realtà nate nel corso del 2019 dovranno espungere dal fatturato medio mensile le operazioni realizzate nel corso del mese di avvio dell’attività. Macroscopiche disparità di trattamento tra contribuenti del tutto simili.
Con il presente contributo non intendo tediarvi ulteriormente rispetto alla tematica che ormai da qualche settimana ha invaso le testate giornalistiche specializzate, il famigerato contributo a fondo perduto, quanto vorrei condividere con voi una riflessione circa la portata estremamente penalizzante dell’art. 1, c. 5, 2^ parte, D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni) per le partite Iva aperte nel 2019. Così recita: “Per i soggetti che hanno attivato la partita iva dal 1.01.2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita Iva”. Dall’analisi letterale della disposizione non appare chiaro se il Legislatore volesse espungere dal calcolo del fatturato mensile medio soltanto il mese di apertura (quindi il denominatore) cercando di semplificare il calcolo dei giorni effettivi di svolgimento dell’attività; oppure se intendesse escludere totalmente sia il fatturato prodotto nel primo mese, sia il primo mese stesso (quindi numeratore e denominatore).

Nonostante la prima soluzione potesse sembrare più logica, essendo il fatturato un quantum cristallizzato nell’anno 2019 che prescinde dal giorno o mese nel quale è stato prodotto, l’Agenzia delle Entrate, nella Guida sul contributo a fondo perduto pubblicata lo scorso mese e successivamente nel provvedimento n. 82454/2021, ha precisato che le nuove attività non devono considerare l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi la cui data di effettuazione dell’operazione cade nel mese di attivazione della partita Iva. Pertanto, deve essere conteggiato il fatturato con data di effettuazione operazione dal 1° giorno del mese successivo all’apertura.
Esempio Agenzia delle Entrate – A mero titolo esemplificativo, quindi, il soggetto che ha attivato la partita Iva il 5.05.2019 dovrà conteggiare il fatturato e i corrispettivi con riferimento ai mesi da giugno a dicembre 2019.

Questa disposizione, così come interpretata dall’Agenzia delle Entrate, è estremamente penalizzante per tutti quei soggetti che contestualmente all’apertura della partita Iva hanno emesso fattura (la maggior parte: se apro la partita Iva un motivo ci sarà!). Il motivo è evidente: non conteggiare il fatturato prodotto nel mese di apertura significa ridurre l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2019 da confrontare con l’ammontare medio mensile 2020, diminuendo di conseguenza la differenza tra il fatturato medio mensile 2020 e 2019 alla quale applicare le percentuali indicate all’art. 1, c. 5, D.L. Sostegni.

Esempio 1 – Poniamo il caso che Tizio abbia aperto la partita Iva il 30.10.2019 e il giorno seguente, 31.10.2019, abbia emesso l’unica fattura attiva dell’anno di 97.000 euro. L’anno seguente ha fatturato invece 15.000 euro. Per quanto sopra esposto, non potendo includere nel calcolo il fatturato prodotto a ottobre, la media mensile del fatturato dell’anno 2019 è pari a 0. Invece il fatturato medio mensile del 2020 è pari a euro 1.250 (15.000 / 12 mesi). A Tizio spetta il contributo a fondo perduto minimo di 1.000 euro.

Esempio 2 – Analizziamo ora la situazione di Caio, il quale ha aperto la partita Iva il 30.10.2019, come Tizio. Tuttavia (unica differenza rispetto all’esempio precedente) l’unica fattura attiva dell’anno 2019 di euro 97.000 non è datata 31.10.2019 bensì 1.11.2019. L’anno successivo Caio fattura, così come Tizio, 15.000 euro. Il fatturato medio mensile del 2020 è pari a 1.250 euro. Nonostante il fatturato complessivo 2019 di Caio sia identico a quello di Tizio, il fatturato medio mensile del primo ammonta a euro 48.500 (97.000 / 2 mesi). Il contributo a fondo perduto che spetta a Caio è pari a 28.350 euro [(48.500 – 1.250) * 60%].

Ricapitolando: nonostante sia Tizio che Caio abbiano aperto la partita Iva lo stesso giorno dello stesso anno, abbiano lo stesso ammontare di fatturato sia per l’anno 2019 che per l’anno 2020, per il solo fatto di avere emesso una fattura attiva con uno scarto temporale di un giorno a cavallo del mese di apertura della partita iva, a Caio è riconosciuto un contributo a fondo perduto di euro 28.350 mentre al povero Tizio solo il contributo minimo.
Ebbene sì, il “chiarimento” dall’Agenzia delle Entrate ha portato a una simile disparità di trattamento.

Fonte: https://www.tutelafiscale.it/fondo-perduto-perche-penalizzare-le-partite-iva-aperte-nel-2019/