RIVALUTAZIONE DI BENI SPESATI, ULTIME NOVITÀ

Con la risposta all’interpello 956-343/2021, la Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate interviene a dirimere la questione per gli asset intangibili originariamente iscritti nel conto economico.
L’art. 110 D.L. 14.08.2020, n. 104 consente alle società non IAS adopter di rivalutare i beni strumentali d’impresa risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2019, con un’aliquota d’imposta molto vantaggiosa. La misura riscuote, quindi, grande successo e molti operatori si sono chiesti se sia possibile rivalutare anche cespiti immateriali di rilevante valore in origine non capitalizzati, quali marchi e know-how.
A questa questione aveva parzialmente risposto nel 2017 l’Agenzia delle Entrate, chiarendo che le immobilizzazioni immateriali costituite da diritti giuridicamente tutelati, tra cui marchi e know-how, possono essere rivalutate ancorché non più iscritte in quanto interamente ammortizzate. Tale risposta è stata resa in relazione all’art. 10 L. 342/2000 il cui contenuto è stato ripreso dall’attuale legge 104.

Con specifico riferimento alla nuova misura si registrano risposte discordanti dalle Direzioni regionali interpellate in relazione al domicilio fiscale dei richiedenti.
La D.R.E. della Lombardia, con interpello 904-2406/2020, ha ampliato il pensiero espresso dall’Agenzia Centrale nel 2017, riconoscendo che il know-how prodotto internamente è un bene immateriale tutelabile giuridicamente e che, in presenza di tutela giuridica e registrazione, può essere rivalutato. Non rileva, dunque, che in fase di formazione del know-how il redattore del bilancio non abbia capitalizzato l’investimento tra i beni immateriali.
Della stessa opinione anche l’OIC, che ha espresso la propria opinione con il documento 31.03.2021, n. 7.
Fuori dal coro, invece, la D.R.E. del Veneto che, in risposta all’interpello 907-1726/2020, ha ritenuto rivalutabili i beni completamente ammortizzati, ma non gli “asset che, ancorché giuridicamente tutelati, non corrispondono a una specifica appostazione contabile nello stato patrimoniale dell’impresa, nei termini richiesti dall’art. 110 D.L. 104/2020 e dalle altre norme, primarie e secondarie, cui tale articolo fa richiamo”.

Infine, in risposta all’interpello 956-343/2021, è intervenuta la Direzione Centrale Grandi Contribuenti per la rivalutazione del know-how costituito da segreti commerciali, informazioni aziendali ed esperienza tecnico industriale, tutelato giuridicamente e con un valore economico rilevante. L’Agenzia prende atto delle conclusioni espresse ai fini contabili dall’OIC e, in assenza di diverse disposizioni di segno contrario, riconosce gli effetti della rivalutazione contabile anche ai fini fiscali, dietro pagamento dell’imposta sostitutiva.
Si conferma, pertanto, l’opinione della D.R.E. milanese, secondo la quale può costituire oggetto di rivalutazione anche il know-how sviluppato internamente purché ancora tutelato giuridicamente alla data di chiusura del bilancio, ancorché originariamente spesato a conto economico.

Fonte: https://www.tutelafiscale.it/rivalutazione-di-beni-spesati-ultime-novita/