DECRETO SOSTEGNI BIS: IN LAVORAZIONE LA BOZZA

In questi giorni è in fase di elaborazione il decreto sostegno bis, l’aiuto che andrà a tamponare chi non è stato preso in considerazione dal primis.

Tra le novità più rilevanti, che si leggono nella bozza, spicca l’introduzione di un doppio binario per il contributo a fondo perduto a favore dei soggetti già beneficiari delle misure di sostegno economico di cui all’articolo 1 del precedente decreto sostegni, il quale prevede ai soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, un contributo a fondo perduto.

Alternativo a quest’ultimo, viene previsto un ulteriore contributo alternativo rivolto ai soggetti che svolgono attività di impresa, arte o professione o che producono reddito agrario titolari di P.IVA stabiliti nel territorio dello stato che:

  • nel secondo periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro;
  • abbiano subito una perdita del fatturato medio mensile di almeno il 30 % nel periodo compreso dal 01.04.2020 al 31.03.2021 rispetto al periodo compreso tra il 01.04.2019 e il 31.03.2020, differenziandosi pertanto dal precedente contributo previsto dal primo decreto Sostegni, per il periodo temporale di riferimento (dove l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nell’anno 2020 doveva essere inferiore di almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019).

Ai soggetti che, a seguito della presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo previsto dal primo decreto sostegni, abbiano già beneficiato del contributo potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo alternativo e da quest’ultimo verranno scomputate le somme già riconosciute dall’Agenzia delle entrate.

Le misure principali previste:

  • Spostamento dal 1° luglio 2021 al 1° gennaio 2022 dell’entrata in vigore della plastic tax.
  • Proroga al 31 maggio 2021 il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda a favore delle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator.
  • Escluso il versamento della prima rata dell’IMU per il 2021 sugli immobili i cui possessori hanno i requisiti richiesti per ottenere il contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL n. 41 del 2021 per le P.IVA. L’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.
  • Proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 dell’esenzione dal versamento del canone unico Tosap. Il beneficio fiscale riguarda le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio (occupazioni con tavolini effettuate da esercenti l’attività di ristorazione) e le occupazioni temporanee che vengono realizzate per l’esercizio dell’attività mercatale.
  • Credito d’imposta per investimenti pubblicitari sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, in favore del settore sportivo anche per le spese sostenute durante l’anno di imposta 2021.
  • Accesso in via prioritaria al Fondo di garanzia per la prima casa, istituito anche ai giovani di età inferiore ai 36 anni, fino al 31 dicembre 2022.
  • Smart working fino al 30 settembre 2021 applicabile nel settore privato. La modalità di lavoro agile potrà essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato.
  • Per l’anno 2021, viene disposto l’esonero dal versamento del canone RAI per le strutture recettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico.
  • Non sono soggette a imposizione le plusvalenze realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative di acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale e possedute per almeno tre anni. L’esenzione si applica anche alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di PMI innovative.
  • possibilità di calcolare un rendimento ACE del 15% sugli aumenti di capitale effettuati nel 2021 fino a 10 milioni e di trasformarlo in credito d’imposta da utilizzare in compensazione nello stesso anno, precludendo la deduzione ACE nei limiti del reddito imponibile e il riporto agli anni successivi delle eventuali eccedenze.

Il decreto include tra le aggregazioni agevolabili anche quelle deliberate fino al 30 giugno 2022, invece che fino al 31 dicembre 2021, e innalza il limite delle attività per imposte anticipate (DTA) trasformabili in credito d’imposta “dal 2 al 3 per cento.

Fonte: https://www.tutelafiscale.it/decreto-sostegni-bis-in-lavorazione-la-bozza/